GIURISPRUDENZA
Autore: L. Petri e M.R. Oliviero
ASSINEWS 326 – gennaio 2021
La sentenza n. 27876 pubblicata il 7 ottobre 2020 dalla quarta sezione penale della Cassazione ha condannato per lesioni colpose e al risarcimento di tutti i danni provocati, chi portava a passeggio il cane, anche se al guinzaglio, non ritenendo necessario verificare se fosse davvero il proprietario.
Secondo la Cassazione, infatti, il semplice portare quotidianamente a spasso l’animale con il guinzaglio, faceva presumere una relazione di affezione e possesso e, quindi, l’obbligo di non lasciare libero il cane e di custodirlo con le dovute cautele per evitare aggressioni a terzi. A nulla valeva la difesa del convenuto che sosteneva di non essere il proprietario del cane.
L’importanza del concetto di proprietà per determinare la responsabilità
L’art. 2052 del Codice Civile sancisce, infatti, che il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dallo stesso, sia che esso si trovi sotto la sua custodia, sia che sia smarrito o fuggito, salvo che provi la sussistenza del caso fortuito.
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