di Vincenzo Giannotti
In assenza di reciproca soccombenza il giudice deve disporre il pagamento all’avvocato della parte vittoriosa. La Cassazione (ordinanza n. 19980/2020) lo ha ribadito riformando la sentenza della Corte di appello che ha disposto la compensazione delle spese di lite tra il contribuente e l’Inail avendo quest’ultima respinto per inammissibilità il gravame in quanto proposto oltre il termine breve d’impugnazione.
La vicenda
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’Inail oltre il termine breve d’impugnazione e ha compensato le spese del giudizio, in considerazione della natura e peculiarità della vicenda processuale, definita con pronuncia in rito. Il ricorrente, non contendo delle spese di lite compensate, ha proposto riscorso in Cassazione, censurando il malgoverno da parte dei giudici di merito sulla compensazione delle spese processuali in assenza di una reciproca soccombenza.
La riforma della sentenza
I giudici di piazza Cavour hanno accolto il ricorso del ricorrente. La normativa, infatti, prevede la compensazione delle spese di giudizio, in mancanza di una reciproca soccombenza, solo in presenza di «gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione» (art. 92, comma 2, legge n. 263/2005). Queste ultime ragioni, che giustificano la compensazione delle spese processuali, debbono essere esplicitate dal giudice di merito, potendo il ricorrente censurarle davanti al giudice di legittimità qualora le motivazioni dovessero essere considerate illogiche o erronee, sussistendo in questo caso un vizio di violazione di legge. Nel caso di specie, ha precisato la Cassazione, la definizione in rito del gravame non è connotata dalla gravità ed eccezionalità richiesta dalla norma né i giudici del gravame hanno dato corso alla verifica giudiziale necessaria a superare profili di obiettiva e grave incertezza in ordine alla domanda azionata e al tema devoluto con il gravame. La remunerazione, pertanto, dovuta all’avvocato della parte vittoriosa deve essere determinata considerandola quale nozione di corrispettivo unitario, che ha riguardo all’opera professionale complessivamente svolta dal difensore nei pregressi gradi o fasi del processo fino al momento in cui la prestazione professionale si esaurisce. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, nel profilo inerente alla violazione di legge e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione ha deciso nel merito la quantificazione delle spese del giudizio di appello che sono state regolate, secondo la regola della soccombenza e in considerazione del valore della causa, ponendo a carico della parte soccombente le spese di lite, non solo della predetta fase di merito ma anche per il presente giudizio di legittimità.
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