di Bianca Pascotto
Un incidente stradale è già di per sé motivo di irritazione, ma quando poi si scopre che il colpevole non è assicurato, allora le cose volgono al peggio perché bisogna attivare la procedura contro il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non sempre rapida ed agevole.
IL FATTO
Tizio subisce un danno da veicolo non assicurato e promuove causa contro la compagnia designata dal Fondo di Garanzia. Quest’ultima eccepisce la legittimazione passiva, non avendo Tizio dimostrato la mancanza di copertura assicurativa del veicolo responsabile.
Il giudice di pace, in accoglimento dell’eccezione rigetta, la domanda di Tizio, ritenendo che lo stesso avrebbe dovuto fornire la prova della scopertura mediante l’informativa rilasciata dall’IVASS ai sensi dell’art. 142 bis codice delle assicurazioni, oppure mediante il verbale redatto da una pubblica autorità.
Uguale sorte spetta all’appello che Tizio propone avanti al Tribunale di Caltagirone, il quale conferma che in caso di azione risarcitoria promossa nei confronti del F.G.V.S. il danneggiato deve, non solo provare la responsabilità del veicolo non assicurato, ma anche la mancanza di copertura assicurativa.
LA SOLUZIONE
L’impugnazione che Tizio promuove contro la sentenza d’appello, trova invece l’accoglimento da parte del Supremo Collegio[1] il quale ritiene fondati i motivi del ricorso.
Per la Corte di Cassazione il Tribunale ha errato nel ritenere che la prova della mancata copertura assicurativa dovesse essere fornita solo con la comunicazione delI’Ivass o in alternativa con il verbale dell’autorità pubblica.
In detta specifica materia la legge, sia sostanziale che processuale, non richiede assolutamente per la dimostrazione di un tanto, un regime probatorio particolare (come ad esempio il contratto assicurativo o la transazione che richiedono la prova scritta n.d.r.), ben potendo quest’ultima esser fornita con ogni mezzo, e, pertanto con documenti, prove testimoniali e anche mediante le presunzioni.
Spetta al Giudice, poi, valutare l’insieme del quadro probatorio offerto, ex art. 116 cpc, al fine di ritenere meritevoli di accoglimento i fatti posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio.
Il Tribunale, invece, non aveva dato ingresso alle prove testimoniali che Tizio aveva articolato, tese a dimostrare che al momento del sinistro sul parabrezza del veicolo investitore era esposto il contrassegno della Sara Ass.ni con i relativi dati contrattuali, la cui polizza poi era risultata trasferita su altro veicolo 2 mesi prima del sinistro.
Detta omissione configura una violazione del principio di valutazione delle prove ex art. 116 cpc, pertanto la pronuncia del Tribunale deve essere cassata con rinvio.
Inoltre, per la Corte è errato anche il rilievo in forza del quale la prova della scopertura assicurativa, avrebbe dovuto essere fornita mediante la comunicazione dell’Ivass, come previsto dall’art. 142 bis cod. ass..
Il Giudice non s’era avveduto del fatto che, all’epoca del sinistro, detta norma non era entrata in vigore e che per il principio dell’irretroattività della legge, non sarebbe stato comunque possibile per Tizio, ottenere alcuna informativa dall’Istituto di Vigilanza atta allo scopo.
[1] Sentenza Cassazione Civile del 3 settembre 2020 n. 18284 in www.ilquotidianogiuridico.it