di Lucio Berno

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 18076 anno 2020

Con l’Ordinanza sopra citata la SC si esprime su un tema di enorme interesse per l’intero mondo assicurativo compresi gli intermediari che spesso escono maldestramente da situazioni come quelle oggetto della decisione.

Ma se andiamo per ordine ed entriamo nel merito della pronuncia, comprenderemo appieno il tema affrontato e le ragioni per le quali gli Ermellini si sono così espressi.  Sarà sufficiente riportare parti dell’Ordinanza che chiarisce:

“… l’assicurato … ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali:

  1. Le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese poste a suo carico dal giudice;
  2. Le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
  3. Le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato”

Si converrà che è estremamente difficile essere più sintetici e chiari di così. Eppure, Emilio IANNELLO relatore, continua e ci fornisce anche le ragioni alla base della decisione, affermando:

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