di Maria Elisa Scipioni
I fondi pensione rappresentano il principale strumento della previdenza complementare: si tratta in pratica di organismi creati per erogare a un gruppo di lavoratori appartenenti a una determinata categoria, a un’azienda o altro delle prestazioni previdenziali, in linea generale sotto forma di rendita dal momento del pensionamento.
Ai fondi pensione possono partecipare tutti i lavoratori: dipendenti, privati e pubblici, raggruppati per categoria o azienda; autonomi riuniti per area professionale o territoriale; i soci lavoratori di cooperative; familiari fiscalmente a carico; titolari di reddito diverso da quello di lavoro o di impresa; pensionati di anzianità fino a un anno prima dal compimento dell’età pensionabile per vecchiaia.
A seconda della categoria di appartenenza i fondi si suddividono in negoziali (o chiusi) e aperti, ma vi sono anche i fondi per il pubblico impiego, i cosiddetti preesistenti, nonché quelli di natura prettamente assicurativa i Piani Individuali Pensionistici (PIP).
I Fondi Pensione Negoziali
I fondi pensione chiusi o negoziali sono i più noti, visto che la loro fonte istitutiva risiede nella contrattazione collettiva e sono riservati a lavoratori che hanno caratteristiche omogenee professionali. Sono rivolti a lavoratori dipendenti privati e pubblici, a lavoratori autonomi, a liberi professionisti, a soci lavoratori di cooperative e loro dipendenti. A esempio la categoria dei metalmeccanici ha il fondo Cometa (il più grande in Italia), quella dei chimici ha il fondo Fonchim, i lavoratori dipendenti del settore dell’artigianato Artifond, Fondapi è il fondo complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese. Sul sito dell’Autorità di Vigilanza dei Fondi Pensione, ossia la Covip, è presente l’elenco dettagliato di tutti i fondi pensione negoziali per categoria professionale.
L’elemento distintivo dei fondi pensione chiusi risiede nella definizione dell’ambito della loro operatività, nel senso che ogni fondo nato da una determinata fonte istitutiva ha una platea altrettanto definita di potenziali aderenti. L’adesione è sempre volontaria, ma definita perché non è possibile per esempio per un chimico partecipare al fondo dei metalmeccanici.
Per il lavoratore dipendente del settore privato la contribuzione viene stabilita in sede di contrattazione collettiva. Il datore di lavoro verserà sulla posizione individuale dell’aderente:
- il contributo a carico del lavoratore, nell’importo previsto dall’accordo collettivo o regolamento aziendale (ferma restando la possibilità di contribuire in misura superiore);
- il contributo dell’azienda, nella misura prevista dall’accordo collettivo o regolamento aziendale (cui il lavoratore ha diritto solo se effettua il proprio versamento);
- il TFR futuro (cioè il TFR maturato dal momento dell’adesione), in tutto o in parte, in base a quanto previsto dall’accordo collettivo o regolamento aziendale. E’ possibile versare anche il solo TFR; in tal caso il datore di lavoro non ha l’obbligo di versare il proprio contributo.
I fondi pensione negoziali sono soggetti giuridici autonomi dotati di propri rappresentanti (assemblea, organi di amministrazione e controllo, responsabili del fondo) la cui gestione delle risorse è convenzionata e affidata a soggetti esterni specializzati (la gestione diretta è limitata solo a casi particolari). In particolare, le risorse del fondo devono essere obbligatoriamente depositate presso una banca, la banca depositaria appunto.
I Fondi Pensione Aperti
Sono costituiti con patrimonio di destinazione separato e autonomo all’interno di banche, SIM (società di intermediazione mobiliare), SGR (società di gestione del risparmio), assicurazioni. Creati inizialmente per i lavoratori autonomi che non potevano aderire ai fondi chiusi, è possibile aderirvi in forma individuale o collettiva. Si ha adesione in forma collettiva quando i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, anziché istituire un fondo pensione negoziale, stipulano un accordo per l’adesione collettiva a un fondo aperto.
I fondi pensione aperti sono rivolti a lavoratori autonomi e liberi professionisti, a lavoratori dipendenti privati e pubblici: quando non sussistano fondi chiusi, di comparti produttivi non coperti da contratti nazionali di categoria, provenienti da fondi chiusi. Possono anche aderirvi i lavoratori parasubordinati e soci lavoratori di cooperative.
A differenza dei fondi pensione chiusi, come già detto, non si tratta di soggetti giuridici autonomi; nell’ambito del patrimonio della società che istituisce il fondo, è costituito mediante un patrimonio di destinazione (separato e autonomo e finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali). E’ previsto un responsabile del fondo e un organismo di sorveglianza. La gestione delle risorse è generalmente effettuata direttamente dalla società che lo istituisce. In particolare, le risorse del fondo devono essere obbligatoriamente depositate presso una banca, la banca depositaria appunto.
Piani Individuali Pensionistici
Sono forme di risparmio realizzate mediante l’adesione, esclusivamente individuale, a contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione.
Anche in questo caso, così come i Fondi pensione aperti, non si tratta di soggetti giuridici autonomi, infatti, nell’ambito del patrimonio della società che istituisce il fondo, è costituito mediante un patrimonio di destinazione, separato e autonomo e finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali. La gestione delle risorse è generalmente effettuata direttamente dalla società che lo istituisce. In particolare, le risorse del fondo devono essere obbligatoriamente depositate presso una banca, la banca depositaria appunto.
I piani individuali pensionistici (detti anche FIP: forme individuali di previdenza) sono rivolti soprattutto ai lavoratori autonomi, liberi professionisti, parasubordinati, titolari di reddito non da lavoro e soci lavoratori di cooperative.
I PIP sono istituiti dalle imprese di assicurazione e sono realizzati mediante:
- contratti assicurativi di ramo I – assicurazioni sulla vita – nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate;
- contratti assicurativi di ramo III – polizze di tipo unit linked – nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio).
Il lavoratore dipendente al momento dell’adesione sceglie liberamente l’importo e la periodicità della contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) che possono essere successivamente modificati; può versare anche il solo flusso di TFR. Egli non ha automaticamente diritto al contributo del datore di lavoro, il quale può tuttavia decidere di contribuire al PIP scelto dal proprio dipendente.
Il lavoratore autonomo o libero professionista stabilisce liberamente l’importo e la periodicità della contribuzione; nel corso del tempo può modificare le proprie scelte.
Fondi Preesistenti ante Legge 421/92
Sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 da aziende di credito, compagnie assicurative, grandi industrie che presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente (come, per esempio, la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati). L’adesione a questa tipologia di fondo è su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o interaziendali. Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente.
Gli aderenti sono i lavoratori delle aziende o degli enti che hanno creato gli stessi fondi.
Fondi Pensione del Pubblico Impiego
Una particolare tipologia di fondi pensione negoziali è rappresentata da quelli destinati al pubblico impiego che possono essere istituiti con contratti collettivi nazionali di comparto oppure con contratti collettivi di ambito territoriale.
Tali lavoratori possono:
- aderire ai fondi pensione negoziali di riferimento, conferendo il TFR futuro e al tempo stesso beneficiare del contributo del datore di lavoro;
- aderire anche a forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti e PIP) ma in tal caso possono versare solo il proprio contributo. Non è possibile conferire alcuna quota di TFR né beneficiare del contributo del datore di lavoro.
Non possono, quindi, aderire in forma collettiva a fondi pensione aperti, ma solo in forma individuale.
I fondi pensione per i dipendenti pubblici sono enti giuridicamente autonomi e hanno una struttura organizzativa analoga a quella dei fondi pensione negoziali. La gestione finanziaria è affidata a intermediari professionali specializzati selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla Covip.
La particolarità di questa tipologia di fondi pensione è data dal finanziamento degli stessi un mix di reale e virtuale. In particolare, il datore di lavoro verserà sul conto “reale” della posizione individuale dell’aderente:
- il contributo a carico del lavoratore, nell’importo previsto dall’accordo collettivo (ferma restando la possibilità di contribuire in misura superiore);
- il contributo a proprio carico, nella misura prevista dall’accordo collettivo (cui il lavoratore ha diritto se effettua il proprio versamento).
Gli accantonamenti delle quote del TFR del lavoratore sono contabilizzati su un conto “virtuale” tenuto dall’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici: tali quote non sono effettivamente versate al fondo pensione man mano che maturano, ma vengono accantonate figurativamente presso l’INPS e sono conferite al fondo al termine del rapporto di lavoro, a condizione che sia cessata l’iscrizione all’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici.
Mentre le quote degli accantonamenti di TFR variano a seconda della data di assunzione dei lavoratori:
- per i lavoratori a tempo determinato e per quelli assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2001 viene destinato l’intero TFR che matura anno per anno (il 6,91% della retribuzione base di riferimento);
- per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000, che con l’adesione hanno optato per il regime del TFR, viene destinata, in fase di prima attuazione, una quota di TFR non superiore al 2% della retribuzione base di riferimento; successivamente, tale quota potrà essere elevata dalle parti istitutive con apposito accordo. Inoltre, è previsto un ulteriore accantonamento figurativo pari all’1,5% della base contributiva di riferimento ai fini TFS; anche questa quota ha carattere di elemento figurativo.