Stefano Manzelli
Mancano ancora strumenti omologati per sanzionare la mancata revisione e l’omessa copertura assicurativa. La polizia nel frattempo potrà utilizzare in supporto qualsiasi dispositivo tecnologico ma per la notifica differita di queste multe servono motivi particolari. Lo ha evidenziato il Ministero dell’interno con la circolare del 3 luglio 2020. Da oltre un decennio le regole che stanno alla base dell’accertamento automatico della mancata copertura assicurativa e della revisione periodica restano in gran parte inattuate. Mancano infatti gli strumenti omologati e alcuni decreti attuativi. Per tentare di agevolare l’attività degli organi di polizia stradale il Viminale ha diramato indicazioni ad hoc. L’art. 201, comma 1-bis), lettera g-bis prevede la possibilità di omologare strumenti per controlli automatici tra cui quegli previsti dagli artt. 80 e 193 cds. Ma al momento non esiste nessuno strumento approvato, specifica la circolare. Se si vogliono utilizzare dispositivi elettronici non omologati la pattuglia dovrà fermare il trasgressore. Salvo eccezioni per oggettivi motivi contingenti «che dovranno essere adeguati motivati e circostanziati nel verbale di contestazione». La contestazione differita in questo caso dovrà attestare gli opportuni accertamenti e non potrà fare ricorso all’invito previsto dall’art. 180 cds. Anche l’art. 201, comma 1-bis) lett. g-ter cds prevede sulla carta una particolare modalità di accertamento automatico delle violazioni all’art. 193 cds. Ma anche in questo caso mancano le necessarie omologazioni. Nelle ipotesi previste dall’art. 31 della legge 27/2012 manca invece un provvedimento attuativo. Per cui al momento resta la possibilità di accertare la mancata copertura assicurativa solo ai sensi dei commi 4-quater e seguenti dell’art. 193 cds. Ovvero attraverso i riscontri sanzionatori di altri strumenti omologati come autovelox, tutor e varchi ztl. Per i trasgressori immortalati da questi dispositivi è già possibile produrre un invito da parte degli organi di polizia ai sensi dell’art. 180 cds. All’esito di questa intimazione si potrà procedere con la contestazione differita per mancata copertura assicurativa.

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