GIURISPRUDENZA RC AUTO
Autore: F. Sulis e M.R. Oliviero
ASSINEWS 321 – luglio-agosto 2020
Omicidio colposo, tra violazione di norme sull a circolazione stradale ed imprudenza altrui: quali i confini per la responsabilità del conducente? La risposta nella sentenza n. 121 del 07.01.2020 della IV Sezione Penale della Cassazione: dovere di prudenza e diligenza, anche per prevenire i comportamenti irresponsabili altrui.
L’art. 589 bis del Codice Penale, introdotto con legge n. 41/2016, disciplina l’omicidio stradale; il primo comma, in particolare, prevede la responsabilità penale per «chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale». Ancor prima dell’introduzione dell’omicidio stradale, la suddetta condotta era comunque penalmente rilevante, nell’alveo dell’omicidio colposo, commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale.
Cosa succede, però, se la vittima a sua volta aveva avuto un comportamento incauto se non proprio pericoloso?
Sarà penalmente responsabile il conducente di un veicolo che, viaggiando a velocità sostenuta, investa e cagioni la morte di un pedone che ha, tuttavia, attraversato fuori dalle strisce pedonali? O ancora: sarà penalmente responsabile il conducente di un veicolo che, sempre viaggiando a velocità sostenuta, tamponi altro veicolo, che abbia, però, impegnato un incrocio omettendo di dargli la precedenza e per l’effetto sia cagionata la morte di chi ivi viaggiava?
Per rispondere a tali e altri quesiti è più volte intervenuta la Cassazione, non ultimo con sentenza n. 121 del 07.01.2020 della Quarta Sezione Penale. Gli ermellini, in particolare, hanno affermato un importante principio: il conducente di un veicolo deve adeguare la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali; costui deve adeguarsi al contesto, di modo da poter padroneggiare il veicolo in ogni evenienza e poter anche fronteggiare eventuali imprudenze altrui; l’unico limite – si legge nella citata sentenza – è dato dalla ragionevole prevedibilità degli eventi, non potendosi parlare di colpa a fronte di condotte imprevedibili.
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati a Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante