L’automobilista distratto che finisce per urtare dei dissuasori mobili non segnalati non ha diritto al risarcimento del Comune ex Art. 2051 del Codice Civile, se gli ostacoli sono visibili e collocati in un luogo ben conosciuto dal danneggiato. Lo ha ribadito l’ordinanza n. 12416 emessa dalla VI sezione civile della Corte di Cassazione il 24 giugno 2020.
di L. Petri e MR. OLIVIERO
Il caso
Nel parcheggiare il proprio veicolo nel parcheggio a sé riservato, un automobilista finiva per urtare dei dissuasori mobili posti all’interno di una piazza. La vittima chiedeva il risarcimento dei danni al Comune, quale custode della piazza, evidenziando come gli ostacoli non fossero segnalati e fossero sprovvisti della dovuta autorizzazione amministrativa. Il Comune respingeva ogni richiesta risarcitoria. Il danneggiato si rivolgeva quindi al Giudice di Pace e al Tribunale, i quali tuttavia ritenevano corretta la posizione del Comune. Secondo i Giudici infatti, la responsabilità per il sinistro era solo dello stesso danneggiato che aveva eseguito la manovra distrattamente. Il danneggiato conosceva infatti il luogo del sinistro (vi parcheggiava abitualmente la vettura) e i dissuasori era perfettamente visibili, nonché posti in una zona “zebrata” dove le auto non potevano né circolare né sostare. Per tali ragioni, gli ostacoli non erano pericolosi e l’automobilista avrebbe potuto evitare l’urto semplicemente adottando le normali cautele del caso.
I motivi della decisione
Il danneggiato promuoveva ricorso per cassazione, contestando le motivazioni di Giudice di Pace e Tribunale con sei distinti motivi. In primo luogo, i Giudici avrebbero erroneamente ritenuto visibili i dissuasori, al contrario posti a pochi cm dalla linea di delimitazione del parcheggio. Inoltre, il Comune sarebbe responsabile del sinistro per aver installato tali ostacoli senza prima ottenere l’autorizzazione amministrativa, profilo neppure considerato dai Giudici di primo e secondo grado. Secondo la vittima, poi, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del principio secondo cui la condotta della vittima che esclude la responsabilità del custode è solo quella che abbia i caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità, assenti nel caso in questione…
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