GIURISPRUDENZA
Autore: Laura Opilio e Ina Doci
ASSINEWS 321 – luglio-agosto 2020
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8895 del 13 maggio 2020, si è pronunciata su una questione di particolare rilievo nell’ambito assicurativo, fornendo alcune precisazioni in tema di dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal contraente al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze
Ai sensi dell’art. 1892 co. 1 c.c., le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto le esatte circostanze, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. La Corte di Cassazione si è già pronunciata sul tema1, affermando che, al fine di integrare l’elemento soggettivo del dolo, è sufficiente la coscienza e volontà dell’assicurato di rendere una dichiarazione inesatta e reticente; quanto alla colpa grave, invece, la Suprema Corte ha precisato che tali dichiarazioni devono essere la conseguenza di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell’inesattezza o della reticenza della dichiarazione e la contemporanea consapevolezza dell’importanza di quella dichiarazione rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni.
Tale norma è, dunque, posta a tutela dell’assicuratore, il quale, non potendo compiere indagini volte all’accertamento della situazione in cui verte l’assicurato, si affida alle dichiarazioni fatte da quest’ultimo per valutare ed identificare con precisione il rischio che intende assicurare e calcolare il corrispondente premio. Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha nuovamente evidenziato la centralità delle dichiarazioni rese in occasione della stipula di un contratto di assicurazione, con particolare riferimento alla essenzialità della descrizione del rischio ivi contenuta.
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