Pur non richiedendosi l’utilizzo di formule sacramentali, deve emergere chiaramente la volontà di procedere nei confronti dei responsabili. Lo ribadisce la Sentenza n. 17532 depositata il 09.06.2020 dalla IV Sezione Penale della Corte di Cassazione.
di Federica Sulis e MR. OLIVIERO
La richiesta punitiva idonea ad integrare la condizione di procedibilità del reato, dunque, non potrà rinvenirsi nel mero atto di querela in sé considerato o nel mero racconto di un fatto oppure nell’aver depositato e/o ratificato un atto presso le competenti Autorità. Proprio per tale motivo, per altro, nel caso di specie gli ermellini hanno annullato una sentenza della Corte di Appello di Perugia.
Sulla nozione di querela e sui requisiti fondamentali della stessa la giurisprudenza, invero, si è più volte
espressa:
– la querela è una condizione di procedibilità per alcuni reati, non perseguibili di ufficio (che saranno procedibili, appunto, su querela di parte);
– partendo dal dettato normativo e dalle numerose pronunce giurisprudenziali, la querela è stata definita come un atto negoziale di diritto pubblico che ha come requisiti fondamentali la descrizione di un fatto e la manifestazione di volontà.
Se, però, la descrizione del fatto non ha posto particolari problemi in seno alla giurisprudenza, non altrettanto può dirsi per il secondo aspetto, su cui non sono mancati contrasti a tener vivo il dibattito…
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