Lo hanno stabilito le Sezioni Uniti della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9769 del 26 maggio 2020
di M. Schiavone e MR. OLIVIERO
Da molto tempo si discuteva sulla possibilità di ravvisare, ai sensi del primo comma dell’art. 1227 c.c., una corresponsabilità della compagnia di assicurazione, per il danno subito nel caso in cui l’assegno, emesso a titolo di risarcimento/indennizzo e spedito con posta ordinaria, fosse trafugato e successivamente fraudolentemente incassato da un soggetto diverso dal beneficiario.
La questione di diritto risolta dalla Cassazione è di notevole importanza per le Compagnie, stante la pratica ancora diffusa di spedire al beneficiario del risarcimento/indennizzo l’assegno non trasferibile a mezzo della posta ordinaria ed in prospettiva delle azioni di rivalsa che le Compagnie esperiscono nei confronti delle Banche che hanno negoziato i titoli trafugati, costringendo le Assicurazioni ad eseguire un secondo pagamento nei confronti dei veri beneficiari.
I Giudici della Suprema Corte hanno motivato la loro decisione, prendendo in esame le ragioni poste alla base del precedente orientamento giurisprudenziale che negava la corresponsabilità della Compagnia per la spedizione del titolo via posta ordinaria e contestandole una ad una…
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