Lo conferma la sentenza n. 9674 depositata il 26 maggio 2020 della terza Sezione Civile della Cassazione. La patente scaduta non può, quindi, costituire un esimente per le istituzioni pubbliche che, ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, possono essere chiamate a rispondere di “cose in custodia” per i danni subiti da un automobilista a causa, ad esempio, della caduta di un grosso ramo di pino sulla carreggiata.

di L. Petri e MR. OLIVIERO
Il caso
Su una nota (e rettilinea) strada di Roma, un automobilista si è ritrovato all’improvviso sulla carreggiata un grosso ramo di pino. Per evitare l’impatto è stato costretto ad adottare una manovra di emergenza che, però, l’ha proiettato contro la recinzione posta al lato della strada.
Dagli accertamenti è emerso che il conducente era privo di patente perché scaduta. Sfruttando questa circostanza, Roma Capitale, titolare responsabile della strada teatro dell’evento, si è rifiutata di risarcire i danni patiti. L’automobilista agiva successivamente in giudizio contro la decisione del Comune, ottenendo effettivamente una sentenza favorevole della Corte d’Appello di Roma. Perché l’assenza di una regolare licenza di guida (soprattutto perché scaduta non perché il conducente non ha conseguito l’abilitazione) non fa venir meno la responsabilità del Comune quale custode della strada ex art. 2051 c.c.
La decisione della Cassazione
Roma Capitale proponeva ricorso per cassazione, addebitando ogni responsabilità al conducente. La ricorrente affermava, infatti …
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patente scaduta