RESPONSABILITÀ CIVILE

Autore: Elio Marchetti
ASSINEWS 320 – giugno 2020

Scopo del presente articolo è di fare alcune considerazioni che sintetizzano il dibattito in atto a livello politico e giuridico, senza alcuna pretesa scientifica. Anzi, lo scopo è di coinvolgere gli esperti di diritto e di sistemi sanitari in un dibattito che approfondisca i vari problemi emersi. La crisi del sistema sanitario causata della pandemia da Covid19 ha tali e tanti risvolti che è facile ipotizzare a brevemedio termine sviluppi in chiave di responsabilità penale e civile per molti dei diversi attori coinvolti nell’assistenza sanitaria.

Le responsabilità del sistema sanitario
L’ampiezza delle casistiche e la numerosità degli eventi fanno inoltre prevedere una crescita esponenziale del contenzioso che aggraverebbe la gestione della giustizia per diversi anni: sarà la pandemia del sistema giudiziario? Per evitare questa seconda e lunga crisi, è auspicabile che intervenga un atto legislativo per delimitare i casi di responsabilità, definendo l’epidemia Covid 19 quale: i) caso fortuito o ii) forza maggiore1 e, per analogia, sancire l’inapplicabilità dell’art. 2043 CC e dell’art. 72 della legge Gelli-Bianco per alcune casistiche.

Non intendiamo ovviamente auspicare una generalizzata impunibilità di tutti gli attori, bensì una ragionevole discriminazione tra le varie casistiche in funzione del tipo di disservizio o della cronologia dei fatti. Nella figura seguente sono riportati il contesto e i soggetti coinvolti: la prima colonna Pandemia riporta la cronologia degli eventi e le carenze che si sono manifestate; la seconda Ruoli servizio sanitario e la terza Danneggiati non richiedono commenti; la quarta Responsabilità è più complessa, a causa della parziale sovrapposizione di ruoli nel corso della fase più acuta e, come vedremo, delle difficoltà operative nell’attribuzione delle responsabilità e nell’attivazione delle coperture assicurative.  In altri termini, la crisi ha coinvolto vecchi e nuovi soggetti: questi ultimi istituiti, più o meno formalmente e con grande enfasi comunicativa, di fronte all’emergenza con l’obiettivo di migliorarne la gestione ma spesso con risultati opposti: dilazione dei tempi di intervento, confusione operativa e disservizi. Partiamo innanzitutto dall’ipotesi di limitazione della responsabilità: il caso fortuito, ricondotto dai giuristi all’imprevedibilità e all’eccezionalità, dal punto di vista statistico e scientifico non è facile da dimostrare: dopo l’epidemia SARS del 2003 diversi studi evidenziarono la possibilità di diffusione di pandemie e l’OMS organizzò l’istituzione di piani di emergenza contro le pandemie3 e via via le istituzioni pubbliche nazionali cercarono di organizzarsi.4 Anche recentemente, a livello scientifico, si è evidenziato il rischio il rischio pandemia.5 Pertanto, sotto questo aspetto, l’imprevedibilità non sussiste.

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