PREVIDENZA
Autore: Silvin Pashaj e Maria Elisa Scipioni
ASSINEWS 320 – giugno 2020
Nella situazione d’emergenza epidemiologica che stiamo vivendo, il legislatore ha posto in essere una serie di misure a sostegno delle aziende e dei lavoratori tra cui l’estensione della cassa integrazione in deroga su tutto il territorio nazionale a tutti i dipendenti di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Possibilità che viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.
Ma i periodi di cassa integrazione valgono ai fini della pensione? Prima di rispondere a questa domanda chiariamo in linea generale che cosa è la cassa integrazione guadagni. Si tratta di un ammortizzatore sociale, ossia uno strumento a sostegno del reddito dei lavoratori che, non per propria volontà, vedono interrompere o ridurre la propria attività lavorativa, assicurando quindi loro una percentuale del loro stipendio.
Questo trattamento viene riconosciuto ai lavoratori subordinati purché possano vantare un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda e per una durata massima di 24 mesi anche non continuativi. La misura dell’indennità è pari all’80% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in costanza di lavoro. A seconda delle esigenze a cui risponde la cassa integrazione può essere distinta in: ordinaria (GIGO); straordinaria (CIGS); in deroga (CIGD).
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