Lo ha ribadito l’ordinanza n. 8896 della Cassazione depositata il 13 maggio 2020 dalla Terza Sezione Civile. In ambito di RCA, Responsabilità Civile Auto, le imprese assicurative devono sempre garantire all’assicurato convenuto in giudizio il rimborso delle spese di lite. Anche quando si sia dovuto difendere esclusivamente a causa delle eccessive richieste dei danneggiati.
di L. Petri e MR. OLIVIERO
Il caso
La vicenda trae origine da un sinistro a seguito del quale il conducente di un motoveicolo perdeva la vita. Gli eredi del defunto ottenevano il risarcimento da parte della Compagnia dei responsabili civili, ma non ritenevano la somma adeguata. Per tali ragioni convenivano in giudizio i responsabili civili e la loro Compagnia, chiedendo il pagamento di un ulteriore importo, eccedente il massimale assicurato. I convenuti contestavano tali richieste, invocando altresì il concorso di colpa del defunto. Il Tribunale accoglieva parzialmente le richieste risarcitorie, ragion per cui gli eredi del defunto proponevano appello. La Corte d’Appello di Venezia respingeva tali ulteriori richieste, respingendo tuttavia anche l’appello incidentale promosso dai responsabili civili che chiedevano il rimborso delle spese di resistenza in giudizio alla Compagnia.
I motivi della decisione
Con quattro motivi di ricorso, i ricorrenti contestavano la mancata pronuncia della Corte d’Appello in ordine alla richiesta di rifusione delle spese di lite. Secondo i ricorrenti, infatti, la Corte avrebbe omesso di considerare le previsioni di cui all’art. 1917 c.c., nonché quanto previsto nella polizza, con la quale la Compagnia si era impegnata a tenere indenne l’assicurato dalle spese legali per eventuali giudizi di responsabilità.
Le decisioni di merito
La Corte aveva invece affermato che la costituzione in giudizio dei ricorrenti era dipesa esclusivamente dalle eccessive richieste degli attori, eccedenti il massimale di polizza. Nessuna colpa aveva la Compagnia che aveva correttamente gestito il sinistro, risarcito l’importo dovuto agli eredi del defunto e comunicato ai responsabili civili la necessità di costituirsi in giudizio essendo la richiesta superiore al massimale. Per tali ragioni la Corte d’Appello aveva compensato le spese fra la Compagnia e gli assicurati.
Secondo la Suprema Corte la ratio di tale principio è infondata.
E’ del tutto irrilevante, infatti, la circostanza che l’assicurato si sia dovuto difendere esclusivamente per le eccessive richieste dei danneggiati. La Compagnia è infatti sempre tenuta, in forza e nei limiti dell’art. 1917 c.c. e della polizza stipulata, al ristoro delle spese sostenute dall’assicurato, a prescindere dal fatto che ne abbia sostenute o meno le ragioni in giudizio. Non ha infatti alcun rilievo che la presenza in giudizio dell’assicurato non sia stata causata da una posizione difensiva della Compagnia, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato. Le spese legali infatti prescindono da tale circostanza processuale mutevole e sono dovute per il sol fatto di aver dovuto affrontare un giudizio per un fatto assicurato.
Inoltre, secondo la Suprema Corte, non si può neppure sostenere che la difesa svolta sulla parte eccedente il massimale non è coperta da assicurazione, al pari della eccedenza stessa. E’ infatti evidente che gli assicurati si sono costituiti per difendersi su tutto, anche sull’an (eccependo il concorso di colpa del defunto o la sua esclusiva responsabilità), e non si può distinguere tra spese legali affrontate per un argomento difensivo (contestazione delle domande sull’an) e quelle affrontate per altro argomento difensivo (difesa sulle eccedenza rispetto al massimale). Per tali ragioni la Cassazione accoglieva il ricorso, cassando la decisione impugnata e rinviando alla Corte d’Appello.