di Elio Marchetti
Scopo del presente articolo è di fare alcune considerazioni che sintetizzano il dibattito in atto a livello politico e giuridico, senza alcuna pretesa scientifica. Anzi, lo scopo è di coinvolgere gli esperti di diritto e di sistemi sanitari in un dibattito che approfondisca i vari punti critici emersi.
La crisi del sistema sanitario causata della pandemia da Covid19 ha tali e tanti risvolti che è facile ipotizzare a breve-medio termine sviluppi in chiave di responsabilità penale e civile per molti dei diversi attori coinvolti nell’assistenza sanitaria.
Le responsabilità del sistema sanitario
L’ampiezza delle casistiche e la numerosità degli eventi fanno inoltre prevedere una crescita esponenziale del contenzioso che aggraverebbe la gestione della giustizia per diversi anni: sarà la pandemia del sistema giudiziario?
Per evitare questa seconda e lunga crisi, è auspicabile che intervenga un atto legislativo per delimitare i casi di responsabilità, definendo l’epidemia Covid 19 quale: i) caso fortuito o ii) forza maggiore[1] e, per analogia, sancire l’inapplicabilità dell’art. 2043 CC e dell’art. 7[2] della Legge Gelli-Bianco per alcune casistiche.
Non intendiamo ovviamente auspicare una generalizzata impunibilità di tutti gli attori, bensì una ragionevole discriminazione tra le varie casistiche in funzione del tipo di disservizio o della cronologia dei fatti.
Nella figura seguente sono riportati il contesto e i soggetti coinvolti: la prima colonna Pandemia riporta la cronologia degli eventi e le carenze che si sono manifestate; la seconda Ruoli Servizio Sanitario e la terza Danneggiati non richiedono commenti; la quarta Responsabilità è più complessa, a causa della parziale sovrapposizione di ruoli nel corso della fase più acuta e, come vedremo, delle difficoltà operative nell’attribuzione delle responsabilità e nell’attivazione delle coperture assicurative.
In altri termini, la crisi ha visto coinvolti vecchi e nuovi soggetti: questi ultimi istituiti, più o meno formalmente e con grande enfasi comunicativa, di fronte all’emergenza con l’obiettivo di migliorarne la gestione ma spesso con risultati opposti: dilazione dei tempi di intervento, confusione operativa e disservizi.
Sul prossimo numero di ASSINEWS (320) l’articolo completo.
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[1] Ci riferiamo per ambedue i casi alle previsioni dell’art. 45 C.P.
[2] Nel caso delle obbligazioni contrattuali di natura commerciale vi è stato un ampio dibattito, con il richiamo agli artt. 1256 e 1467 del C.C., nonché all’art. 79 della Convenzione di Vienna