Lo stabilisce la recente ordinanza della Cassazione Civile n. 8477 del 05/05/2020 che assegna al giudice civile l’onere di quantificare il danno, dopo aver accertato il nesso causale tra il reato e le conseguenze dannose prodotte. 

di GINEVRA BEGANI e MR. OLIVIERO

In pieno contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 4549 del 25 febbraio 2010, l’ordinanza n. 8477 del 2020 emessa dalla terza sezione della Corte di Cassazione restituisce piena centralità al giudice civile.

Già con le sentenze, Cass. 5660/2018 e Cass. 4318/2019, la Suprema Corte aveva posto in discussione il convincimento delle Sezioni Unite.

L’ordinanza n. 8477/2020 ha statuito chiaramente che nei reati di danno accertati in sede penale, vi è un implicito riconoscimento solo ed esclusivamente del danno evento, ma non anche del danno conseguenza.

Alla luce di quanto sopra, è affidato al Giudice civile, oltre alla quantificazione del danno, anche l’accertamento del nesso di causa tra il reato e le conseguenze dannose che esso ha prodotto.

L’orientamento cui è ispirata tale ordinanza, sembrerebbe conforme alle regole generali del diritto civile, secondo le quali il Giudice, chiamato a pronunciarsi su di una domanda di risarcimento, non può mai esimersi dal compiere l’indagine relativa all’esistenza del nesso di causalità giuridica tra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli immediate e dirette ex art. 1223 c.c..

Da un lato, tale impostazione rispetta l’autonomia del processo civile da quello penale, pur salvaguardando l’efficacia dell’accertamento del “fatto-reato”, il cui riconoscimento in sede civile scongiura, comunque, la possibilità di un contrasto tra i giudicati.
Dall’altro lato, il Giudice civile, disponendo di tutte le conoscenze tecniche e di tutti gli strumenti processuali utili ad accertare le conseguenze pregiudizievoli del fatto reato, nonché il rapporto di causa-effetto tra gli stessi, è sicuramente più idoneo del Giudice penale a compiere tale valutazione.

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