Senza attività manuale o attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione, non vige l’obbligo della copertura INAIL
Dal coordinamento delle disposizioni del d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4 nn. 1, 2 e 7, si desume che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società quando prestano attività lavorativa per lo scopo della società (c.d. dipendenza funzionale) sono assoggettati all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro se svolgono attività lavorativa di tipo manuale ovvero se svolgono, in modo permanente o avventizio, attività non manuale (cioè intellettuale) di sovraintendenza al lavoro altrui.
Peraltro, mentre in riferimento alla prima delle suddette ipotesi l’obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l’attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o autonoma, con riguardo all’attività di sovraintendenza il suddetto obbligo sussiste solo nell’ipotesi in cui il relativo svolgimento avvenga in forma subordinata.
Nel caso dell’associazione di professionisti, si tratta pur sempre di attività libero professionale resa in forma autonoma per cui, in difetto di attività manuale o di attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione, non può ravvisarsi la copertura assicurativa obbligatoria gestita dall’Inail.
Cassazione civile sez. lav., sentenza del 21/11/2019 n. 30428