Nel corso dell’attività di vigilanza condotta da Bankitalia, Consob e Ivass è emerso che alcuni intermediari bancari e finanziari hanno realizzato, recentemente, operazioni di vendita di tipo multioriginator di portafogli di crediti deteriorati, classificati in bilancio come inadempienze probabili (“unlikely to pay” o “UTP”)(1), ricevendo in contropartita quote emesse da un fondo comune di investimento (2).

In considerazione della complessità delle operazioni in esame e del crescente interesse del sistema bancario e finanziario verso tali strutture (3), le autorità hanno realizzato un documento volto a richiamare l’attenzione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili sulla necessità di assicurare che il trattamento contabile applicato a tali operazioni sia definito nel rispetto delle disposizioni dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Ciò con particolare riferimento ai seguenti profili:
1) potenziale consolidamento del fondo di investimento nel bilancio dei soggetti coinvolti nell’operazione;
2) eliminazione contabile (“derecognition”) dei crediti UTP trasferiti;
3) iscrizione iniziale e valutazione delle quote del fondo di investimento sottoscritte;
4) informativa da fornire nelle rendicontazioni contabili periodiche.

Il documento è rivolto a tutti gli emittenti tenuti ad applicare i principi contabili internazionali, indipendentemente dal settore di operatività dell’impresa (industriale, bancario e altri). Esso presenta, tuttavia, uno specifico interesse per banche e altri intermediari finanziari.

Il documento è stato realizzato nell’ambito dell’accordo in materia contabile fra Banca d’Italia, CONSOB ed IVASS con l’obiettivo di fornire i chiarimenti necessari a superare alcuni dubbi applicativi e assicurare un’omogeneità di comportamento da parte degli operatori.

Il testo integrale del documento è disponibile sui siti www.bancaditalia.it, www.consob.it e www.ivass.it .

IAS/IFRS

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1) Secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 272 della Banca d’Italia, si intendono per inadempienze probabili le esposizioni creditizie per le quali l’intermediario giudichi improbabile “che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati”. Le inadempienze probabili rappresentano quindi esposizioni verso soggetti che versano in una situazione temporanea di difficoltà economica; si distinguono dalle sofferenze, che sono riferite a esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili,
2) In alcune strutture di operazioni è previsto anche il coinvolgimento di una società veicolo di cartolarizzazione costituita ai sensi della legge del 30 aprile 1999, n. 130.
3)  La struttura delle operazioni in oggetto può rendere maggiormente efficiente la gestione di esposizioni verso soggetti che versano in una situazione temporanea di difficoltà economica, con l’utilizzo di una serie di leve (ristrutturazioni del debito, conversione di debito in capitale, erogazione di nuova finanza messa a disposizione da investitori terzi) che a livello di singoli intermediari potrebbero essere difficilmente attivabili, e quindi realizzare in modo più efficace gli obiettivi dei piani strategici di gestione dei crediti deteriorati, predisposti dagli stessi su richiesta delle Autorità di vigilanza prudenziali.