di Maria Elisa Scipioni
Dal 1° gennaio 2013 l’età per raggiungere l’agognata pensione è calcolata in base alle aspettative di vita, come recita l’ultima riforma Monti-Fornero. Ma non solo. Anche il quantum è conseguentemente adeguato alla speranza di vita attesa. Un processo iniziato con la riforma Dini del 1995 e proseguito negli anni, sino all’ultima ed esasperata accelerazione subita con la riforma pocanzi citata.
Ma facciamo un piccolo passo indietro, per spiegare bene cosa in effetti è successo. Il sistema contributivo delle pensioni, introdotto dalla riforma della legge 335/95 (riforma Dini), ha nell’equità attuariale del calcolo uno dei punti di forza più qualificanti. La pensione viene calcolata con i coefficienti di conversione del montante individuale, che sono espressione dell’effettiva speranza di vita, come rilevata dai censimenti demografici.
La legge 247/07 ha poi previsto la revisione automatica triennale dei coefficienti per rispecchiare questa effettiva evoluzione demografica.
Da ultimo la legge 201/2011, oltre a prevedere il calcolo contributivo per tutte le annualità maturate a partire dal 2012, ha agganciato tale meccanismo correlato all’incremento per la speranza di vita anche ai requisiti minimi per il diritto a pensione.
Ne consegue pertanto che un adeguato studio sulla regressione di questi coefficienti è la base di comprensione più importante del sistema di calcolo pensionistico per le future generazioni.
Il calcolo contributivo …
La riforma Dini, come pocanzi detto, ha introdotto il nuovo sistema di calcolo contributivo, in sostituzione del vecchio metodo di calcolo retributivo. In rispetto dei diritti acquisiti l’introduzione del nuovo sistema non è stata, come sappiamo, immediata ma graduale. Di fatto, si applicava integralmente il conteggio contributivo per chi aveva iniziato a contribuire dal 1996 in poi. Chi aveva meno di 18 anni di contribuzione a tutto il 1995 incorreva nel calcolo misto, retributivo/contributivo.
La disciplina dei coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo della pensione nell’ambito del sistema contributivo è contenuta nell’art. 1 della L 335/95[1]. Tali coefficienti esprimono il rapporto fra la prima rata annua di pensione e il montante contributivo il quale, a sua volta, è costituito dalla somma dei contributi versati dal lavoratore (accreditati in base all’aliquota di computo) e capitalizzati con la media quinquennale del tasso di variazione del PIL nominale.
La riforma prevedeva di fatto la revisione quinquennale di questi coefficienti, lasciando però spazio al legislatore di attuare l’intervento senza di fatto vincoli pre-ordinati.
L’esplicitazione della formula di calcolo dei coefficienti di trasformazione previsti dalla L. 335/95 è dettagliatamente riportata nella Delibera n° 9 del 26/07/2006 del nucleo di valutazione della spesa previdenziale[2]. Sulla base di questa metodologia e considerando i fattori citati di seguito, è stato completato l’adeguamento dei coefficienti. Il primo aggiornamento intervenuto post 1995 fu in vigore dal 1° gennaio 2010.
Pare evidente che il principio di aggiornamento dei coefficienti, con impatto sui requisiti e sulla misura della pensione, pur essendo stato tracciato dalla riforma necessitava di una sorta di applicazione automatica, onde evitare l’improduttivo ritardo verificatosi in questo caso. Ecco quindi che la legge 247/07 (ai più nota come riforma Maroni) comincia a intraprendere questo processo e rende di fatto automatica la revisione dei coefficienti, applicando i dati forniti appositamente da ISTAT con cadenza triennale. Con questo ritmo, a partire dal 2013, la conversione in rendita terrà conto della elevazione attesa della speranza di vita costantemente, senza dovere attendere provvedimenti legislativi di visto.
Il Dl 201/2011 ha confermato sino al 2018 l’adeguamento triennale, con apposito decreto ministeriale, dei coefficienti di trasformazione sulla base della sopravvivenza media rilevata tra la popolazione generale italiana. L’aggiornamento avviene invece con cadenza biennale a partire dal 1° gennaio 2019 per uniformare tutte le disposizioni emanate (in particolare i vari aggiornamenti previsti dei requisiti anagrafici e contributivi).
Nel coefficiente attuariale di calcolo della pensione, senza dilungarsi nei dettagli, i fattori che incidono nella misura sono:
- le probabilità di sopravvivenza (e di morte) fornite dall’Istat e che sono desunte dalle tavole di mortalità della popolazione residente.
- la probabilità di lasciare famiglia del coniuge e quella di nuove nozze, elaborato appositamente dall’Inps
- il differenziale di età fra il dante causa ed il superstite circa +3 uomini vs donne
- il tasso tecnico o di sconto nel calcolo della rendita pari al 1,5%, che si sceglie come valore medio della rivalutazione del montante desunto dalla crescita del PIL
- la “mensilizzazione” della rata di rendita annua (fattore pressoché costante)
Tra gli elementi elencati, il fattore principale di influenza nel tempo è riconducibile alla speranza di vita.
I coefficienti a oggi applicati sono entrati in vigore dal primo gennaio 2019 e saranno validi fino a dicembre 2020.
Si tratta del quarto aggiornamento da quando è stata varata la Riforma Dini: il primo avvenuto come sopradescritto nel 2010, ben 15 anni più tardi; il secondo nel 2013 e il terzo nel 2016.
I coefficienti risultano essere più elevati quanto maggiore è l’età del lavoratore, garantendo quindi una quota di pensione più alta per chi decide di tardare il pensionamento.
L’ultimo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018 ha previsto una novità. I coefficienti introdotti dalla L. 335/1995 erano definiti per le età da 57 a 65 anni, allora rappresentavano le possibili età di pensionamento. I successivi aggiornamenti, invece, prevedevano coefficienti per le età comprese tra i 57 anni e i 70 anni. Mentre, il Decreto ha fissato il coefficiente anche per 71 anni, così come previsto dalla Riforma Fornero[3], per tener conto degli incrementi per la speranza di vita (2013; 2016; 2019) che hanno comportato un incremento complessivo per l’appunto di un anno.
I coefficienti di trasformazione attualmente in vigore risultano inferiori rispetto a quelli del triennio precedente. La differenza va da un minimo dell’1,08% al 1,90%.
Tabella 1A – Coefficienti di conversione rendita a confronto[4]
Eta’ | 1996 – 2009 | 2010 – 2012 | 2013 – 2015 | 2016 – 2018 | 2019-2020 | Differenza 1996-2019 | Differenza 2016-2019 |
57 | 4,720% | 4,420% | 4,304% | 4,246% | 4,200% | -11,02% | -1,08% |
58 | 4,860% | 4,540% | 4,416% | 4,354% | 4,304% | -11,44% | -1,15% |
59 | 5,010% | 4,660% | 4,535% | 4,468% | 4,414% | -11,90% | -1,21% |
60 | 5,160% | 4,800% | 4,661% | 4,589% | 4,532% | -12,17% | -1,24% |
61 | 5,330% | 4,940% | 4,796% | 4,719% | 4,657% | -12,63% | -1,31% |
62 | 5,510% | 5,090% | 4,940% | 4,856% | 4,790% | -13,07% | -1,36% |
63 | 5,710% | 5,260% | 5,094% | 5,002% | 4,932% | -13,63% | -1,40% |
64 | 5,910% | 5,430% | 5,259% | 5,159% | 5,083% | -13,99% | -1,47% |
65 | 6,140% | 5,620% | 5,435% | 5,326% | 5,245% | -14,58% | -1,52% |
66 | 6,380% | 5,830% | 5,624% | 5,506% | 5,419% | -15,06% | -1,58% |
67 | 6,640% | 6,050% | 5,826% | 5,700% | 5,604% | -15,60% | -1,68% |
68 | 6,930% | 6,270% | 6,046% | 5,910% | 5,804% | -16,25% | -1,79% |
69 | 7,230% | 6,530% | 6,283% | 6,135% | 6,021% | -16,72% | -1,86% |
70 | 7,560% | 6,800% | 6,541% | 6,378% | 6,257% | -17,24% | -1,90% |
71 | 6,513% |
A titolo di esempio, per meglio comprendere, abbiamo predisposto una piccola simulazione di scenario che qui riportiamo:
Tabella 1B – Sviluppo di un caso concreto
Pensione annua per 330.000 Euro accumulati (33% di 24.000 Euro lordi per 42 anni) | |||||
Età | Riforma 335/95 | 2016 | 2019 | Differenza 2016-2019 | Differenza 1995-2019 |
57 | € 15.576,00 | € 14.011,80 | € 13.860,00 | € 151,80 | € 1.716,00 |
58 | € 16.038,00 | € 14.368,20 | € 14.203,20 | € 165,00 | € 1.834,80 |
59 | € 16.533,00 | € 14.744,40 | € 14.566,20 | € 178,20 | € 1.966,80 |
60 | € 17.028,00 | € 15.143,70 | € 14.955,60 | € 188,10 | € 2.072,40 |
61 | € 17.589,00 | € 15.572,70 | € 15.368,10 | € 204,60 | € 2.220,90 |
62 | € 18.183,00 | € 16.024,80 | € 15.807,00 | € 217,80 | € 2.376,00 |
63 | € 18.843,00 | € 16.506,60 | € 16.275,60 | € 231,00 | € 2.567,40 |
64 | € 19.503,00 | € 17.024,70 | € 16.773,90 | € 250,80 | € 2.729,10 |
65 | € 20.262,00 | € 17.575,80 | € 17.308,50 | € 267,30 | € 2.953,50 |
66 | € 21.054,00 | € 18.169,80 | € 17.882,70 | € 287,10 | € 3.171,30 |
67 | € 21.912,00 | € 18.810,00 | € 18.493,20 | € 316,80 | € 3.418,80 |
68 | € 22.869,00 | € 19.503,00 | € 19.153,20 | € 349,80 | € 3.715,80 |
69 | € 23.859,00 | € 20.245,50 | € 19.869,30 | € 376,20 | € 3.989,70 |
70 | € 24.948,00 | € 21.047,40 | € 20.648,10 | € 399,30 | € 4.299,90 |
Come si può facilmente evincere dalle due tabelle sopra riportate la penalizzazione, soprattutto in funzione della tabella inizialmente in vigore, è decisamente importante (tra l’11% e il 17%). Un duro colpo soprattutto per le giovani generazioni, che si vedranno sempre più progressivamente ridurre l’assegno previdenziale, oltre che allontanare il giorno in cui si potrà percepire.
[1] Legge 335 / 1995 – Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (GU n.190 del 16-8-1995 – Supplemento Ordinario n. 101)
[2] Nucleo di valutazione della spesa previdenziale – Delibera 9 del 26/07/06
[3] art. 24, comma 16, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che ogniqualvolta, a seguito dell’adeguamento alla variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in settanta anni per l’anno 2012 dal comma 4 dell’art. 24 medesimo, l’incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di settanta, il coefficiente di trasformazione è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a settanta nell’ambito della medesima procedura di cui all’art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995.
[4] Previsioni della popolazione, 2007 – 2051 demo.istat.it. i valori dopo il 65imo anno sono ricavati in partenza dai dati pubblicati dalle casse dei liberi professionisti (multicateg, ecc.) in estensione della tabella della 335/95. La correzione della 247/07 è ricavata per estrapolazione a partire dai nuovi dati INPS, idem le correzioni future.