di Fabrizio G. Poggiani
I versamenti scaduti il 20 marzo scorso ma non eseguiti sono da ritenere tempestivi se eseguiti entro il prossimo 16 aprile. Rinvio ulteriore, ma modulato, dei versamenti di ritenute, dell’Iva e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi assicurativi obbligatori relativi ai mesi di aprile e maggio 2020. Lo spartiacque, però, è il limite di 50 milioni di euro di ricavi e compensi, al di sotto o al di sopra del quale il contribuente deve poter dimostrare di aver avuto una contrazione, rispettivamente del 33% o del 50%, dei ricavi e compensi dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. Così la sospensione dei versamenti in autoliquidazione previsti dalle bozze del decreto legge sulla liquidità delle imprese contenente le misure urgenti per l’accesso al credito e il rinvio degli adempimenti da parte di imprese e di esercenti arti e professioni. Per questi soggetti il provvedimento richiamato dispone la possibilità di sospendere i termini per i versamenti in autoliquidazione, per i mesi di aprile e maggio 2020, riferibili alle ritenute alla fonte e alle addizionali (regionali e comunali), all’imposta sul valore aggiunto (Iva), nonché ai versamenti che cadono nel medesimo periodo (aprile e maggio 2020) riferiti ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione prevista sia per gli esercenti attività d’impresa sia per i lavoratori autonomi è modulata sulla base dei ricavi e compensi conseguiti nel periodo d’imposta precedente (2019) a quello della sospensione in atto, tenendo conto di una soglia piuttosto alta e pari a 50 milioni di euro. Il comma 1, dell’art. 1 dispone che i soggetti che hanno realizzato ricavi e compensi (2019) non superiori a 50 milioni di euro possano non eseguire i versamenti appena indicati e determinati in autoliquidazione, in scadenza nei mesi di aprile e maggio (2020), qualora si sia concretizzata una diminuzione dei ricavi e/o compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese di marzo, ma del 2019, e nella medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese di aprile ma del 2019; per chi supera il tetto indicato il rapporto sale al 50% per i medesimi mesi di riferimento e, si ritiene, che le percentuali (e sospensioni) debbano essere considerate autonomamente o per mese di riferimento. Inoltre, per coloro che hanno iniziato la propria attività d’impresa o di lavoro autonomo successivamente al 31/03/2019, vale la medesima sospensione mentre i versamenti sospesi saranno recuperati, senza applicazione di sanzioni e interessi, con un versamento entro il 30/06 prossimo in una unica soluzione o a rate, fino a un massimo di cinque, senza possibilità di ottenere il rimborso, in caso di pagamento già eseguito. Come si evince anche dalla relazione di accompagnamento, per i contribuenti maggiormente colpiti (zone rosse o settori particolari, quali il turismo e lo sport), qualora gli stessi non rientrino nell’ambito applicativo del decreto legge in commento, resta ferma la sospensione fissata al 30/04, con ripresa dei versamenti in una unica soluzione entro il 31/05 ovvero con cinque rate mensili di pari ammontare dal mese di maggio; alla stessa stregua resta ferma la sospensione fino al 31/05, con ripresa dei versamenti entro il 30/06 o mediante rateizzazione in cinque rate per gli enti sportivi, comprese le federazioni nazionali. La sospensione dei versamenti dell’iva si applica, inoltre, per i mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Potenziata anche la collaborazione tra l’Agenzia delle entrate ed enti previdenziali e assistenziali per la verifica della diminuzione dei ricavi e/o compensi, condizione necessaria per fruire dell’ulteriore sospensione. Infine, per i versamenti in scadenza lo scorso 16/03, che hanno beneficiato della remissione in termini precedente fino al 20/03, il decreto prevede che gli stessi siano da considerarsi «tempestivi», quindi non sanzionabili, se eseguiti entro il prossimo 16/04.
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