a cura di MR. OLIVIERO

Frodi assicurative e invio di querele ai tempi del Covid-19. Martedì abbiamo approfondito la questione con l’Avv. Silvio Caroli:  “Le compagnie possono continuare a sporgere querela nonostante chiusura di tribunali e sospensione termini processuali?”. Oggi vediamo con l’Avv. Andrea Della Pietra, uno dei più importanti penalisti assicurativi italiani, quali possono essere le soluzioni per continuare a lavorare a dispetto dei limiti previsi dai decreti.

È possibile sostituire per le querele la firma manuale con la firma digitale?

Il principio di diritto da cui partire è che perché la querela sia rituale occorre avere certezza della identità del soggetto che la propone. La querela, quindi, può essere presenta dalla persona offesa presentandosi fisicamente presso un organo di Polizia Giudiziaria o presso le Procure e depositandola. In questo caso la firma non deve essere autenticata, poiché alla identificazione del querelante provvede l’autorità che riceve l’atto.

Diversamente, ai sensi dell’art. 337 c.p.p., la querela con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. L’espressione “sottoscrizione autentica” viene intesa dalla giurisprudenza nel senso che la firma deve essere “autenticata”. La conseguenza è che in assenza di tale formalità l’atto viene ritenuto inesistente.

Dunque, è necessaria la autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto legittimato, e, quindi, ai sensi dell’articolo 39 disp. att. C.P.P., anche dal difensore nominato dalla persona offesa.

Per la firma manuale, ai fini della validità dell’atto di querela la Cassazione sembra essersi attestata sulla posizione che non è necessario che la sottoscrizione del querelante sia contestualmente autenticata dal difensore. Viene però precisato che perché ciò avvenga validamente è necessario che il professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al suo assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell’atto, si assume la responsabilità.

Poste queste premesse e venendo più specificamente al tema della firma digitale della querela, è evidente che il problema è la autenticazione di tale firma.

Per la autentica della firma digitale occorre far riferimento al c.d. Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

 L’art. 25 di tale testo normativo afferma:

Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L’autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 3. L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2. 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23.

Il testo sopra riportato è frutto anche della novella apportata dal Il D.lgs. n. 235/2010 che ne ha ampliato la portata, consentendo di autenticare ogni altra firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

Tale modifica ha consentito la possibilità non solo di autenticare ogni specie di firma elettronica ma di acquisire digitalmente, proprio ai fini della autenticazione, addirittura la sottoscrizione autografa del comparente.

La norma stabilisce con precisione in cosa consista l’autenticazione, precisando che essa consti dell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale:

  • che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale;
  • della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato;
  • del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

Dunque, l’autentica della firma dal pubblico ufficiale è consentita, ma occorre che siano rispettate delle precipue formalità.

Il problema che si pone per l’autentica della firma digitale da parte del difensore è l’assenza di una disciplina specifica, nel silenzio sul punto dell’art. 39 disp. att. c.p.p.

Non vi è infatti indicazione delle modalità attraverso le quali il difensore possa:

  1. attestare la validità del certificato elettronico
  2. attestare che la firma sia avvenuta in presenza del titolare e l’accertamento della sua identità personale.

Deve infatti osservarsi che la “certificazione” che è propria della firma digitale non deve essere confusa con la “autenticazione”, perché nella prima manca l’aspetto fondamentale dell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza.

La certificazione riguarda la chiave pubblica (e cioè la possibilità di attribuire la firma a chi risulta titolare della chiave stessa), mentre l’autenticazione riguarda una singola firma, apposta a un singolo documento. Nella firma digitale, come sappiamo, è compresa la “impronta” (hash) del documento e quindi la firma attesta anche l’integrità del contenuto. Invece nel documento cartaceo l’integrità risulta da elementi fisici, come l’assenza di cancellazioni o abrasioni del supporto.

La questione dunque non può che trovare una risposta in termini problematici, anche in considerazione dell’assenza allo stato di norme che disciplinino un processo penale telematico rispetto ad esempio a quanto avviene nel giudizio civile.

Allo stato sembra dunque impossibile consigliare di presentare una querela sottoscritta con firma digitale.

Argomento molto dibattuto: il deposito della querela può comunque avvenire attraverso mezzi telematici?

Come sopra si è ricordato, il codice si limita a stabilire che la querela con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

Fino a prima della emergenza COVID-19 la risposta era negativa e quasi tutti i siti istituzionali delle Procure lo ricordavano alla utenza, in ossequio alla circolare del Ministero della Giustizia n. 2016.0204354.U del 11.11.2016.

Poiché il quadro normativo non è cambiato, se non era consentito il deposito della querela a mezzo PEC prima di marzo 2020, non credo vi sia spazio per ritenerlo dopo, in assenza di una disciplina specifica.

Il problema si è reso, ad esempio, per una Procura, ove il Procuratore ha espressamente disposto, con una recente circolare, che l’Ufficio avrebbe ritenuto validamente pervenute – e quindi avrebbe avviato le indagini in merito alle notizie di reato – le “denunce” pervenute a mezzo PEC alla PEC istituzionale.

La “denuncia” è relativa a reati procedibili d’ufficio, per cui se la Procura ritiene validamente pervenuta la notizia di reato ed avvia le indagini ed all’esito esercita l’azione penale, nessuno potrà eccepire nulla, ponendo nel nulla le attività svolte (ciò vale per esempio per un referto ospedaliero falso, che integra il falso in atto pubblico procedibile d’ufficio).

Il discorso per la “querela” e per i reati procedibili a querela di parte è del tutto differente. Anche se la Procura ritenesse di esercitare l’azione penale partendo da una querela presentata a mezzo PEC, nelle successive fasi se la querela fosse ritenuta irrituale, l’azione penale non avrebbe dovuto iniziare e quindi tutta l’attività svolta sarebbe posta nel nulla.

Il mio parere è che una querela inviata a mezzo PEC è inidonea, poiché l’originale non è mai stato depositato alla Autorità Giudiziaria. Se proprio fosse impossibile depositare l’atto ad una Procura o ad un organo di Polizia Giudiziaria, conviene spedirlo (con firma autenticata) a mezzo posta raccomandata, in modo che una volta che risulti dimostrabile la avvenuta ricezione (tempestiva) dell’originale da parte della Procura, anche se poi tale originale andasse smarrito, la querela sarebbe rituale e si potrebbe sempre chiedere la ricostruzione del fascicolo utilizzando la copia in possesso del difensore.

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