RESPONSABILITÀ
Analisi della garanzia Public Offering Securities Insurance, con un focus sul mercato AIM di Borsa Italiana
Autore: Marco Dimola, Andrea Scafidi, Paolo Tagliabue e Clarissa Contini
ASSINEWS 316 – febbraio 2020
La responsabilità da prospetto
A partire dagli anni Novanta, il mercato finanziario italiano è stato interessato da radicali e rapidi mutamenti strutturali ai quali ha fatto seguito, spesso su impulso comunitario, l’intervento del Legislatore, che ha così realizzato un assetto normativo adeguato ad un contesto sempre più complesso e internazionale.
La normativa in tema di c.d. responsabilità da prospetto è paradigmatica di tale fenomeno. La responsabilità in questione può insorgere allorché una società decida di offrire al pubblico determinati strumenti finanziari, ad es. attraverso un aumento di capitale, l’emissione di un prestito obbligazionario o un’offerta pubblica in Borsa (Initial Public Offering: IPO).
In tali casi, l’emittente che non abbia correttamente adempiuto agli obblighi informativi volti ad assicurare al mercato la disponibilità di tutti gli elementi utili per un giudizio consapevole sull’investimento proposto rischia di essere chiamata a rispondere dei danni eventualmente subiti dagli investitori. In base all’art. 94 del D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), “coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto” e ne danno comunicazione alla Consob.
Il prospetto deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché gli investitori siano posti in grado di valutare la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti, nonché i prodotti finanziari offerti e i relativi diritti. Responsabile delle informazioni contenute nel prospetto è innanzitutto l’emittente, cioè la società che colloca sul mercato gli strumenti finanziari ivi descritti.
Altri soggetti che rispondono per legge sono l’offerente, il garante, l’intermediario che gestisce il collocamento e tutte “le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto”, qualora siano identificate al suo interno (ad es. gli amministratori dell’emittente, eventuali consulenti e, come affermato da recente giurisprudenza, i revisori).
CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati a Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante