RESPONSABILITÀ

Dove comincia uno e finisce l’altro

Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 316 – febbraio 2020

Premessa
Capita molto spesso che su questi argomenti ci sia confusione o errate interpretazioni. Il motivo per cui questo accade è dovuto molto spesso al fatto che tra tutte queste fattispecie esistono importanti ambiti di sovrapposizione per cui un evento può rientrare contemporaneamente in più definizioni compatibili. Ci sono comunque degli ambiti in cui un evento rientra esclusivamente in una delle fattispecie sopra previste. Vediamo qui di seguito come cercare di dipanare la matassa.

Fonti Normative
Per capire da trova origine la responsabilità civile è sempre meglio partire anziché dagli articoli del codice civile che ne disciplinano gli aspetti, dall’art 1173 c.c. Fonte delle obbligazioni. Questa norma infatti riassume di fatto tutti i concetti essenziali che ci possono interessare. L’art. 1173 c.c. stabilisce in via generale che le obbligazioni derivano:
a) da contratto;
b) da fatto illecito;
c) da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

In tutti i corsi che facciamo viene posto l’accento sulla RC Contrattuale ed extracontrattuale mentre sul terzo punto dell’art. 1173 c.c. (da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico) cala un silenzio tombale. Eppure da questo terzo punto può derivare una responsabilità civile ai sensi di legge diversa dalla RC contrattuale ed extracontrattuale.

Che cos’è la responsabilità civile contrattuale?
La responsabilità civile contrattuale è l’obbligazione, a carico del debitore, di risarcire i danni, che il creditore prova di aver subito a causa dell’inadempimento (totale o parziale) di una prestazione o della sua ritardata esecuzione. Perché ci sia una responsabilità civile contrattuale è necessario che ci sia un contratto od altro negozio giuridico idoneo. La responsabilità civile contrattuale può generare un danno economico a terzi ed in molti casi può essere anche un rischio di impresa.

 

Normativa
Art. 1218 c.c.: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Che cos’è la responsabilità civile extracontrattuale?
L’obbligazione da fatto illecito è l’obbligazione, a carico del responsabile del fatto illecito, di risarcire il danno ingiusto provocato ad altri. Perché ci sia una responsabilità civile extracontrattuale è necessaria un’azione od un’omissione e quindi un comportamento concreto posto in essere da una o più persone. La RC extracontrattuale può generare danni materiali, danni economici a terzi conseguenti ad un danno materiale o fisico, danni economici a terzi che non sono conseguenti ad un danno materiale o fisico ma che sono conseguenza di un comportamento illecito.

Art. 2043 c.c.: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

La responsabilità civile extracontrattuale nella RC prodotti: in base al codice del consumo, affinché il produttore sia civilmente responsabile non occorre che sia dimostrato il dolo e la colpa (come nell’art. 2043 c.c.), né serve che il danno sia ingiusto. La responsabilità del produttore è infatti una responsabilità oggettiva ed è sufficiente che ci sia un danno ed un coefficiente di casualità tra danno e prodotto.

Art. 114 codice del consumo – Responsabilità del produttore: «Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto».

Quali sono le obbligazioni che nascono dal terzo comma art. 1173 c.c. «ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico»? Eccole qui di seguito. Si precisa che in tutti i seguenti casi c’è una responsabilità civile di un soggetto ai sensi di legge che non nasce da obbligazioni volontariamente assunte. Siamo di fronte quindi a responsabilità civili extracontrattuali che non sono conseguenti a danni materiali e fisici.

Trattasi dei seguenti casi:
1) L’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (ossia il diritto di chi ha pagato per sbaglio una somma di denaro di chiederla indietro)
2) Le obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. (ad esempio le obbligazioni morali)
3) Prestazioni contrarie al buon costume ex art. 2035 c.c.
4) L’indebito soggettivo ex art. 2036 c.c.
5) Restituzione di cosa determinata ex art. 2037 c.c. (la responsabilità per danno a cosa detenuta in mala fede da persona senza titolo)
6) Alienazione in buona fede di bene di terzi ex art. 2038 c.c.
7) L’indebito ricevuto dall’incapace ex art. 2039 c.c.
8) La responsabilità del proprietario o legittimo possessore di rimborsare le spese sostenute da terzo che ha detenuto il bene in buona fede ex art. 2040 c.c.
9) Azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
10) La ratifica dell’interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio ex art. 2031 c.c.

Cosa copre oggetto assicurazione polizza RCT-O?
Come sappiamo la copertura assicurativa opera solo in presenza di danni materiali e fisici a cose e persone. L’oggetto dell’assicurazione sancisce infatti che “La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, … omissis … di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose …omissis”. La copertura non opera in presenza di una responsabilità civile ai sensi di legge (quindi extracontrattuale) senza che vi sia stato un danno materiale a cose o a persone.

Cosa copre oggetto assicurazione polizza RCP?
Anche l’oggetto dell’assicurazione RCP limita la portata della copertura assicurativa a quegli eventi sanzionabili ai sensi di legge che abbiano provocato danni materiali e fisici a cose o persone. Anche in questo caso infatti l’oggetto dell’assicurazione afferma: “La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, …omissis… di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti … omissis per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose”.

Cosa significa “danno a terzi da interruzione d’esercizio”?
C’è qualcuno che per ignoranza sostiene che il danno da interruzione d’esercizio ed il danno patrimoniale puro siano la stessa cosa. In realtà se dal punto di vista eziologico sembrerebbe che sia così di fatto le due cose sono molto diverse. Il danno da interruzione d’esercizio nelle polizze di assicurazione di RCT-O ed RCP opera esclusivamente se è conseguente ad un danno materiale o fisico che ha danneggiato una cosa o ha causato la morte o una lesione fisica ad una o più persone. Un danno a terzi da interruzione d’esercizio conseguente ad una responsabilità civile ai sensi di legge che non è conseguenza di un danno materiale non rientra in questa fattispecie.

Cosa è danno patrimoniale puro? Il danno patrimoniale puro è quella tipologia di danno che è conseguente ad una responsabilità civile ai sensi di legge per un fatto che non ha provocato un danneggiamento di una cosa e non ha provocato alcuna lesione fisica ad una persona. Rientrano in questa fattispecie non solo tutti i fatti idonei a produrli in base a terzo comma art. 1173 c.c. di cui sopra, ma anche tutte quelle situazioni in cui abbiamo sovrapposizioni tra illeciti civili e penali. Ad esempio ingiurie o diffamazioni tese a screditare una persona o un’azienda dal punto di vista commerciale, sociale, economico, morale etc. Pensiamo in ogni caso a tutte le volte in cui un dipendente di un’azienda nell’esercizio delle sue mansioni può commettere un reato con danni patrimoniali puri a terzi (quindi in assenza di danni materiali a cose e persone) cui può essere coinvolta civilmente l’azienda ai sensi dell’art. 2049 c.c. Nella parte RC prodotti rimangono fuori tutte quelle fattispecie di evento che possono potenzialmente provocare un danno materiale a terzi, ma che non avvengono perché il terzo si accorge del prodotto difettoso prima che generi il danno (evento questo che provoca in ogni caso a favore della parte lesa il diritto al rimpiazzo del prodotto ed al risarcimento del danno subito per il ritardo ed altro).

Cosa è la garanzia di fornitura?
È la responsabilità a carico del venditore e/o del produttore di consegnare un prodotto diverso rispetto a quello pattuito o con caratteristiche tecniche, di efficacia e/o di efficienza, diverse da quelle richieste dal committente/cliente. Questa tipologia di responsabilità rientra nella responsabilità civile contrattuale, in quanto sussiste a prescindere dall’esistenza di un difetto del prodotto che possa provocare necessariamente un danno ad una cosa o persona. Questa tipologia di garanzia è solitamente esclusa dalle coperture RCP in quanto è conseguente ad una responsabilità che NON È ai sensi di legge.

Cosa è il rischio di impresa?
È insito nell’attività che viene svolta dall’imprenditore, il quale investe denaro e lavoro affinché un determinato progetto produca un ritorno economico. Nel caso in cui l’investimento ed il progetto non trovano riscontro nel mercato l’impresa andrà incontro ad una perdita economica. Questa tipologia di danno economico non rientra né nella responsabilità civile ai sensi di legge (rc extracontrattuale) né in nessuna tipologia di RC contrattuale. Il rischio di avere un danno da un rischio di impresa che non va a buon fine è infatti un evento caratteristico ed intrinseco dell’attività di imprenditore. Ovviamente il rischio di impresa non è assicurabile.

Tabella riassuntiva. nella tabella che segue elenchiamo alcuni esempi concreti per lasciare una traccia di quello che abbiamo discusso finora. Come noterete in alcuni casi potevano benissimo coincidere e sovrapporsi varie tipologie di danno. Abbiamo però scelto di evidenziare quella che più rappresenta la fattispecie in modo da semplificare l’analisi.

Cosa dicono i trattati riassicurativi in materia di danni patrimoniali puri?
Solitamente è presente la seguente esclusione da tutti i trattati di RC: “Sono escluse perdite di natura puramente finanziaria o perdite pecuniarie che non siano conseguenti a danni a persone o a proprietà, fatta eccezione per le perdite patrimoniali coperte dalle garanzie di R.C. professionali e R.C. prodotti”. Ciò significa che nelle coperture di RCT-O i trattati riassicurativi non coprono il danno pa trimoniale puro, ma per le coperture di RC professionale e di RC prodotti la copertura opera. Quindi in ambiti RC prodotti la scelta o meno di estendere la copertura è dettata più che altro dalla scelta della compagnia di esporsi o meno a rischi di frequenza elevati piuttosto che alla mancata copertura del trattato riassicurativo.

Esempio di clausola di estensione ai danni patrimoniali puri:
Danni finanziari puri
A integrazione di quanto previsto dall’art … delle norme generali, la presente copertura assicurativa si estende alle richieste di risarcimento formulate da terzi contro l’assicurato a seguito di danni patrimoniali, intendendosi come tali le perdite pecuniarie che non siano conseguenza di danni a persone o a cose/animali:

Altre esclusioni
Ferme restando le esclusioni già previste dall’art. … delle norme generali sono, in ogni caso, escluse dalla presente assicurazione:
a) le richieste risultanti da interruzioni e/o sospensioni di attività di terzi determinatesi unicamente per ordine di qualsiasi autorità competente, allo scopo di effettuare operazioni di indagine, accertamento, ispezione, prove, test, verifiche e simili su uno o più prodotti dell’Assicurato, difettosi o presunti tali;
b) le richieste derivanti da violazione della privacy;
c) le richieste derivanti dalla diffusione di virus informatici, comunque avvenuta;
d) le richiste derivanti dalle conseguenze di intrusioni non autorizzate, fraudolente, comunque avvenute, nei sistemi informatici dell’Assicurato, o utilizzati dall’Assicurato, nell’esercizio della propria attività;
e) le richieste derivanti da mancate o insufficienti prestazioni del prodotto fornito (c.d. “failure or lack of performance”); a) le richieste dovute alla violazione di brevetti e altri marchi depositati; b) le richieste relative a spese da chiunque sostenute per il recupero dell’immagine; c) le richieste relative a contenziosi insorti con aziende che, rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllate, partecipate, collegate, controllanti, assicurate o meno sotto la presente polizza.

Validità temporale
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato durante il periodo di validità della presente estensione di garanzia purché i prodotti cui la richiesta si riferisce siano stati consegnati durante lo stesso periodo.

Validità territoriale
La presente garanzia si intende valida per i sinistri avvenuti in tutto il Mondo, esclusi quelli riconducibili a prodotti esportati direttamente in USA e CANADA.