Gianpaolo Sbaraglia, studio legale Acta
Nel welfare aziendale non tutti i rimborsi sono esenti per i lavoratori. Queste le precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria in occasione dell’evento «Telefisco 2020». In particolare, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sull’ambito applicativo dei rimborsi effettuati dal datore per le spese sostenute dal lavoratore in favore dei propri familiari a carico (art. 12 Tuir). A questo proposito, giova ricordare che l’esenzione fiscale in commento è contenuta nell’art. 51, comma 2, lett. f-bis), Tuir e stabilisce che non concorrono al reddito di lavoro dipendente «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».
Ciò premesso, un primo quesito rivolto all’Amministrazione aveva ad oggetto il trattamento fiscale del rimborso delle spese al lavoratore per l’acquisto, in favore di familiari con diagnosticato disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa), di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (legge 170/2010), necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. Sul punto, l’Amministrazione ha fornito risposta positiva per due condivisibili ordini di motivi. In primo luogo, dette spese sarebbero esenti in ragione del consolidato orientamento della stessa prassi secondo cui rientrano nella lettera f-bis) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari a carico.
In tale nozione, sono ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico (cfr circ. n. 238 del 2000). Si ritiene, inoltre, che possano rientrare anche il servizio di trasporto scolastico, il rimborso delle somme destinate alle gite didattiche, alle visite di istruzione e alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica, nonché i servizi di baby sitting. In secondo luogo, la legge n. 170/2010, rubricata «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico», all’art. 5, prevede che gli studenti con diagnosi di Dsa hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. Inoltre, agli studenti con Dsa le istituzioni scolastiche garantiscono: l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche; per l’apprendimento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento. Sulla scorta di queste argomentazioni, il rimborso non dovrebbe incidere sul reddito del lavoratore.
Il secondo quesito sottoposto all’Agenzia riguardava l’esenzione o meno dei rimborsi per le spese per l’attività sportiva (dilettantistica o professionistica) praticata da familiari a familiari a carico, soprattutto in età scolare, tenuto conto – prosegue il contribuente – della loro rilevanza sociale (soddisfino, cioè, le finalità individuate dall’art. 100, comma 1, Tuir «educazione, istruzione e ricreazione»). Contrariamente al precedente quesito, l’Amministrazione ha fornito risposta negativa richiamando semplicemente la propria precedente prassi (cfr 28/E del 2016), secondo cui condiziona la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi per la fruizione di prestazioni aventi finalità di «educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari». Sebbene, per tale quesito, non sia stata fornita specifica motivazione, vi è motivo di sostenere che invece la domanda posta dal contribuente avrebbe dovuto avere risposta positiva, in quanto le spese per attività sportiva – anche in età prescolare – rientrano in re ipsa nel concetto più ampio di servizio di educazione. Al più, avrebbero potuto rientrare nelle spese per servizi «integrativi» dell’educazione. Sul punto, è bene osservare che per servizio di educazione deve intendersi il processo attraverso il quale vengono trasmessi ai bambini, o comunque a persone in via di crescita o suscettibili di modifiche nei comportamenti intellettuali e pratici, gli abiti culturali di un gruppo più o meno ampio della società. L’opera educativa è svolta da tutti gli stimoli significativi che raggiungono l’individuo, ma, in modo deliberato e organizzato, da istituti sociali naturali (es. famiglia ecc.), e da istituti appositamente creati (es. scuole, collegi, centri educativi ecc.).
In conclusione, non può condividersi la posizione assunta dall’Amministrazione finanziaria con la risposta al secondo quesito, in quanto non tiene conto della rilevanza dei servizi resi in ambito sportivo e della loro finalità educativa che – certamente – dovrebbero rientrare nell’ambito applicativo tanto dell’art. 51, comma 2, lett-bis) Tuir, quanto della precedente lett. f) che disciplina la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dell’utilizzazione di opere e servizi (e quindi non il rimborso delle somme) da parte dei lavoratori e loro familiari aventi finalità di «educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto» (Cfr. art. 100, comma 1, Tuir).
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