di Carlo Giuro
La Covip ha richiesto alle casse di previdenza, con circolare del 16 gennaio scorso, le informazioni e i dati necessari relativi al 2019 per la predisposizione della sua Relazione annuale. La commissione di vigilanza presieduta da Mario Padula esercita le funzioni di vigilanza sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privati, riferendo poi ai ministeri competenti che hanno la competenza in ordine agli aspetti più strettamente previdenziali, nonché quella di carattere regolatorio e quella relativa all’adozione degli interventi conseguenti alle risultanze delle verifiche svolte dalla stessa autorità. Va ricordato poi come le casse di previdenza sono dal 2011 in attesa di un regolamento che ne disciplini le politiche di investimento e i conflitti di interesse. Il testo attualmente in costruzione parte dalla disciplina definita in materia di fondi pensione. Così come ha ricordato più volte la Covip, le casse di previdenza sono oggi gli unici investitori istituzionali affrancati da una regolamentazione unitaria in materia.
E con il recepimento della direttiva Iorp 2 la forbice regolamentare con le forme di previdenza complementare si è ulteriormente accentuata. Il testo del decreto in fieri parte dall’ultima versione del 2016, recante una disciplina modellata su quella definita dal decreto n. 166/2014 in materia di fondi pensione. Alle casse, così come previsto per le forme previdenziali, si conferisce ampia autonomia nello svolgimento delle loro funzioni purché queste siano perseguite in maniera prudenziale e con adeguata diligenza professionale. Devono poi anch’esse predisporre il documento sulle politiche di investimento e dotarsi di strutture tecnicamente e professionalmente adeguate e compatibili con la dimensione e complessità del portafoglio e alla politica di investimento che intendono adottare. Con riferimento alle modalità di investimento si potrà seguire la strada della gestione diretta o di quella indiretta.
In quest’ultimo caso gli enti previdenziali operano a mezzo di apposite convenzioni con gestori qualificati; sono previsti altresì depositari cui affidare le risorse dell’ente. È stata predisposta anche una disciplina di dettaglio dei conflitti di interesse la cui logica è quella di dare un obbligo di prevenzione, gestione e controllo degli stessi tramite adeguate strutture organizzative.
Per quanto riguarda i limiti agli investimenti riferiti agli asset con più forte carattere di illiquidità c’è un paletto del 35% rispetto al totale delle disponibilità di ciascuna Cassa per l’investimento in beni diversi dagli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati. All’interno di questo limite, gli investimenti immobiliari devono essere contenuti entro il 30% e gli investimenti in fondi alternativi diversi da quelli immobiliari entro il 10%. Tornando alla circolare della Covip, le informazioni necessarie richieste sono inerenti alle politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare con riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, alle modalità seguite nella gestione diretta o indiretta con evidenza degli advisor e gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalità di selezione e remunerazione degli stessi, ai sistemi di controllo adottati, alla banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonché alle modalità di selezione della stessa.
Si ricorda che la scadenza prevista per l’invio delle informazioni è il 21 febbraio prossimo mentre sono rinviati al successivo mese di maggio, dopo l’approvazione del bilancio, i dati legati al risultato della gestione finanziaria per l’anno di riferimento (in questo caso il 2019). (riproduzione riservata)
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