Con il decreto di recepimento della direttiva 119/17 più forti i poteri dell’Ivass

Sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro sui depositari centrali di titoli in tema di intermediazione finanziaria e in particolare nell’ambito della disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari. Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al dlgs 7/9/2005, n. 209, per adeguarlo alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/Ce e rafforzamento dei poteri di vigilanza in capo all’Ivass. Sono alcune delle indicazioni che emergono dallo schema di dlgs recante attuazione dell’art. 7 della legge 4/10/19, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), per quanto riguarda l’incoraggiamento all’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del governo societario.
L’inasprimento delle sanzioni. Raddoppiato il limite massimo previsto (da 5 a 10 milioni) per l’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei depositari centrali di titoli nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d’intesa o sentita la Banca d’Italia. In altri termini si tratta delle previsioni che disciplinano l’attività e il regolamento della gestione accentrata esercitata da depositari centrali autorizzati (in vigore dal 10 giugno 2019). Fino a 10 milioni di sanzione, poi (prima il limite massimo era fino a 150.000 euro), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano le disposizioni previste dall’articolo 123-ter ossia in tema di violazioni relative alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Per la medesima violazione, inoltre, con aggiunta del comma 1.1-bis all’art. 192-bis. del dlgs 58/98, viene previsto, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo, salvo che il fatto costituisca reato, l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 fino a euro 2 milioni, qualora la loro condotta abbia contribuito determinare la violazione delle disposizioni sopra richiamate. Requisiti professionali per i gestori di assicurazione. L’art. 3 del dlgs in commento, inoltre, modifica il dlgs 209/2005 (codice delle assicurazioni private), al fine di consolidare la governance delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane con particolare riferimento ai requisiti e criteri per la valutazione dell’idoneità delle figure apicali e degli azionisti, oltre che in tema di remunerazioni e di poteri dell’Ivass di porre rimedio a disfunzioni nel governo societario delle stesse.
Gli esponenti aziendali devono mostrare requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, oltre che soddisfare criteri di competenza e correttezza per la sana e prudente gestione dell’impresa assicurativa, o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A riguardo saranno previsti, in particolare, limiti al cumulo degli incarichi per gli esponenti di dette imprese.
Tali requisiti devono essere posseduti anche dai titolari di partecipazioni nelle imprese. In proposito, per garantire concreta efficacia all’azione di vigilanza sul tema, l’Ivass è dotato di idonei poteri di intervento nei confronti del soggetti apicali, potendo dichiarare autonomamente anche la decadenza del soggetto stesso in caso di carenza dei requisiti e criteri richiesti appositamente dalla normativa.
Tale rafforzamento di potere dell’Ivass sarà espletabile, ove la situazione lo richieda, sulla base di una relazione tecnica che evidenzi la minaccia per la sana e prudente gestione dell’impresa assicurativa.
Christina Feriozzi
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