Carla De Lellis

Non è sanzionabile penalmente il datore di lavoro che, senza un’adeguata formazione, utilizzi attrezzature che richiedono invece particolari conoscenze operative. Lo precisa, tra l’altro, la commissione per gli interpelli sulla sicurezza nell’interpello n. 1/2020 a risposta di un quesito della regione Friuli Venezia Giulia. La questione è sorta in conseguenza alla modifica normativa al Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008) apportata dal dlgs n. 151/2015 (riforma Jobs Act), che ha inserito nella definizione di operatore (contenuta all’art. 69, comma 1, lett. e, del citato Tu) anche il datore di lavoro, in precedenza escluso. Infatti, attualmente la norma definisce come operatore «il lavoratore incarico all’uso di un’attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso». Sempre il Tu sicurezza (art. 71) prevede che, «qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie» affinché i lavoratori allo scopo incaricati abbiano adeguati addestramento, formazione e informazione. Inoltre, prevede che, per tale omissione, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro. Sulla base delle predette considerazioni la regione Friuli Venezia Giulia ha chiesto di sapere se, in virtù della parificazione del datore di lavoro al lavoratore (quali «operatori» di attrezzature), sia sanzionabile penalmente il datore di lavoro che utilizzi senza abilitazione le attrezzature che richiedono preventiva formazione, informazione e addestramento adeguati. La commissione fa notare, innanzitutto, che il dlgs n. 151/2015 ha modificato soltanto il citato art. 69, del Tu sicurezza, per inserire nella definizione di «operatore» anche il datore di lavoro precedentemente escluso, mentre non è intervenuto sull’art. 71 che fissa i pre-requisiti per l’utilizzo delle attrezzature. Dal combinato disposto delle due norme, spiega la commissione, si evince la previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, «lavoratori» che non abbiano ricevuto «una informazione, formazione ed addestramento adeguati». Pertanto, dal 29 settembre 2015 (entrata in vigore del dlgs n. 151/2015) è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi «operatore», compreso il datore di lavoro che ne sia privo. Tuttavia, sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale, l’applicabilità del citato art. 87 del Tu sicurezza, il quale disciplina le relative sanzioni penali, è circoscritta alle fattispecie in esso previste, cioè quando l’irregolare utilizzo è fatto da lavoratori.
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