Ecco la circolare sulle pensioni: i docenti entro il 23 dicembre, presidi per il 28 febbraio
Possibili le istanze anche per il trattamento anticipato
di Carlo Forte

I docenti e i lavoratori della scuola appartenenti al personale Ata hanno tempo fino al 23 dicembre per presentare la domanda di pensione. I dirigenti scolastici, invece, potranno farlo entro il 28 febbraio. I termini sono indicati nella bozza di circolare sulle pensioni predisposta dal ministero dell’istruzione, che dovrebbe essere emanata a breve. ItaliaOggi l’ha letta ed è in grado di anticiparne il contenuto.
Il provvedimento reca anche i requisiti necessari per accedere alle varie forme di pensione previste dall’ordinamento: vecchiaia, anticipata, quota 100, part time + pensione ecc. e fissa anche i presupposti per accedere al trattenimento in servizio.
Le istanze da presentare sono due: la domanda di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie per la quale il termine del 23 dicembre (e del 28 febbraio per i dirigenti) è tassativo e la domanda di pensione vera e propria, che va presentata all’Inps, per la quale non vi è un termine tassativo. Ma che comunque va inoltrata in tempo utile per dare all’Inps il tempo di valutarla in vista del 1° settembre 2020, data di decorrenza dell’eventuale pensione. È bene non procrastinare la presentazione della domanda di pensione all’Inps anche perché, se l’ente previdenziale non termina gli adempimenti di propria competenza prima della determinazione delle disponibilità per immissioni in ruolo e mobilità, i posti non vengono utilizzati per queste operazioni. E le relative disponibilità vanno a finire nell’organico di fatto.
La presentazione delle istanze va effettuata via web. Pertanto, è necessario perlomeno munirsi di username, password e codice personale per accedere allo spazio web del ministero dell’istruzione denominato: «istanze online». Per la presentazione della domanda di pensione in senso stretto è necessario invece il pin Inps, se si intende procedere autonomamente. Il pin non è necessario se invece si opta per la presentazione tramite un patronato. Che è la strada più agevole. È possibile presentarla anche usufruendo della consulenza telefonica dell’Inps telefonando al call center gratuito al numero 803 164. Oppure tramite cellulare al numero 06 164 164, che però comporta l’applicazione del pagamento della tariffa telefonica. Ma in quest’ultimo caso la procedura è piuttosto complessa.
Le domande vanno presentate in modalità cartacea se si tratta di istanze di trattenimento in servizio oppure se gli interessati risultino in servizio nelle province di Trento e Bolzano. La modalità cartacea è consentita anche al personale in servizio all’estero. Ecco in sintesi i requisiti per accedere alle varie tipologie di pensione o di trattenimento in servizio. In ogni caso, a prescindere dal tipo di pensione a cui si aspira, è necessario che l’interessato sia in grado di vantare almeno 20 anni di contributi.
PENSIONE DI VECCHIAIA. I soggetti che compiranno 67 anni entro il 2020 saranno collocati a riposo d’ufficio se la maturazione dell’età massima avverrà entro il 31 agosto 2020. Mentre se il compimento del 67esimo anno di età avverrà dopo il 31 agosto, ma entro il 2020, bisognerà presentare la domanda.
PENSIONE ANTICIPATA. In caso di cessazione volontaria (a domanda) i requisiti minimi di accesso sono fissati, a prescindere dall’età, per le donne, in 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva e, per gli uomini, in almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva. In entrambi i casi il termine per la maturazione dei requisiti è il 31 dicembre 2020. Se insieme ai requisiti contributivi i soggetti interessati dovessero compire 65 anni entro il 31 dicembre 2020 la cessazione avverrà d’ufficio (senza domanda).
QUOTA 100. Per accedere alla pensione anticipata prevista dall’articolo 4 del decreto legge 4/19, la cosiddetta quota 100, i requisiti sono fissati in almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. Chi andrà in pensione avvalendosi della quota 100 non potrà cumulare la pensione con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo, ma soltanto con redditi di lavoro occasionale per un massimo complessivo di 5.000 euro lordi annui. Il divieto di cumulo cesserà al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
OPZIONE DONNA. I requisiti per la cosiddetta opzione donna sono attualmente fissati in non meno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2019. Il termine del 2019 deriva dal fatto che l’opzione donna è prevista dalla legge di Bilancio dell’anno scorso. Ma è probabile che saranno aggiornati al 2020, perché è previsto che questa tipologia di pensione venga confermata anche quest’anno. Nel qual caso l’amministrazione dovrà riaprirà i termini per le nuove domande.
APE SOCIALE. Le maestre e gli insegnanti di scuola dell’infanzia potrebbero usufruire, in alternativa alla quota 100, della cosiddetta Ape sociale, se hanno almeno 63 anni e 36 anni di contributi. Il requisito è comunque accessibile da parte di tutti i docenti e gli Ata, a patto che abbiano compiuto 63 anni e che siano invalidi almeno al 74% oppure assistano in via esclusiva un disabile grave. Anche per l’Ape sociale bisognerà attendere la legge di bilancio e la riapertura dei termini. L’istanza va presentata in forma cartacea dopo il riconoscimento dei requisiti da parte dell’Inps.
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO. I docenti e gli Ata che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data hanno diritto a chiedere di rimanere in servizio. In ogni caso, il trattenimento in servizio può essere richiesto solo fino al compimento di 71 anni di età. In tutti gli altri casi la domanda può essere presentata, ma la fruizione del trattenimento è soggetta al previo accoglimento da parte dell’amministrazione.
PENSIONE E PART TIME. Chi maturerà i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 agosto 2020 (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini), ma non avrà compiuto almeno 65 anni di età potrò chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time non superiore al 50% della prestazione. Per il rimanente 50% fruirà del trattamento di pensione.
PAGAMENTO DEL TSF O DEL TFR. Il pagamento dell Tfs o del Tfr di chi otterrà la pensione di vecchiaia avverrà dopo 12 mesi dalla cessazione. Mentre, per chi otterrà la pensione anticipata la liquidazione del Tfs o del Tfr avverrà dopo 24 mesi dalla cessazione. In entrambi i casi il versamento delle spettanze avverrà in un’unica rata se l’importo non supererà i 50 mila euro oppure in due rate, se supererà i 50 mila euro, ma non i 100 mila euro. Altrimenti in 3 rate per la quota eccedente i 100 mila euro Per chi andrà in pensione con la quota 100 il versamento di Tfs o Tfr avverrò al compimento del 67esimo anno di età.
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