Il creditore deve essere risarcito mediante la corresponsione di interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
- devalutando l’acconto e il credito alla data dell’illecito
- detraendo l’acconto dal credito
- calcolando gli interessi compensativi mediante l’individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull’intero capitale, rivalutando anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Resta fermo in ogni caso il principio per cui l’eventuale somma da pagare in restituzione a seguito del nuovo conteggio deve essere maggiorata dei soli interessi dalla data dei pagamenti ricevuti.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 28/08/2019 n. 21764