Il dl fiscale approvato alla camera elimina i vincoli introdotti nella legge di Bilancio 2019
Casse e Fondi pensione potranno essere titolari di più piani
Pagina a cura di Stefano Loconte e Irene Barbieri
Cancellati gli obblighi di investimento in fondi di venture capital e i limiti al numero di Pir sottoscrivibili da Casse di previdenza e fondi pensione: è così che l’ultima versione del dl fiscale n. 124/2019, approvato dalla Camera in corso di conversione in legge, tenta il rilancio dei Piani individuali di risparmio per l’anno 2020. L’obiettivo? Eliminare i vincoli introdotti dalla legge di bilancio 2019 in modo da drenare sempre più credito alle piccole e medie imprese, rilanciando l’economia nazionale.
Sembrava che avessero intrapreso un lento ma inesorabile declino i piani individuali di risparmio. Dopo un 2017 d’oro (quando, all’indomani della loro introduzione da parte della legge 11 dicembre 2016, n. 232, furono quasi 5 miliardi i capitali sottoscritti soltanto nel primo semestre) lo stallo registrato nel 2019 ha fatto tremare la finanza per imprese. Il tutto nonostante l’ampliamento dei possibili soggetti titolari dei Pir agli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare, nonché l’eliminazione dell’originario divieto di investimento in strumenti finanziari emessi dalle imprese del Real estate. E’ così che si spiega l’introduzione, nel dl in parola, dell’art. 13-bis, rubricato «Modifiche alla disciplina dei Piani di Risparmio a lungo termine», che ha lo scopo di portare a nuova vita lo strumento.
Due le novità principali per i Pir costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020. La prima riguarda la rivisitazione della composizione del Piano. Ai sensi del comma 2 dell’art. 13-bis del dl n. 124/2019, almeno il 70% degli asset conferiti nel Piano di risparmio devono essere investiti, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia o in Ue o in See con stabile organizzazione in Italia, nel rispetto di due limiti. Anzitutto, una quota parte di questo 70%, almeno pari al 25%, dovrà coinvolgere imprese estranee all’indice Ftse Mib della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
In pratica, rimangono escluse le c.d. «blue chips», società ad alta capitalizzazione azionaria e, dunque, di grandi dimensioni. Del pari vincolata la composizione del 70% in parola per un ulteriore 5%, che dovrà essere rappresentato da strumenti finanziari emessi da imprese che non facciano parte neppure dell’indice Ftse Mid Cap di Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Un esempio su tutti: le imprese quotate sull’Aim, mercato di Borsa italiana dedicato alle piccole imprese.
In sostanza, il 30% della quota del 70% del paniere dovrà convogliare il risparmio al tessuto produttivo italiano rappresentato proprio dalle Pmi. Per tale via sono stati superati alcuni dei vincoli introdotti dall’art. 1, commi da 211 a 214, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), dettati con riguardo ai Pir istituiti a partire dal 1° gennaio 2019 che, come osservato da Banca d’Italia nel Rapporto sulla Stabilità finanziaria, comportavano un aumento eccessivo del profilo di rischio dei Pir stessi. Parliamo di quello per cui almeno il 3,5% del Piano avrebbe dovuto essere investito in fondi di venture capital (Fvc) nonché quello concernente il 5% di strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da Pmi ammissibili.
La seconda novità è, invece, contenuta nel comma 3 dell’art. 13-bis: le Casse di previdenza e i Fondi pensione, a differenza delle persone fisiche, potranno essere titolari di più di un Piano di risparmio, fermo restando il limite del 10% rispetto al relativo attivo patrimoniale, così come uno stesso piano di risparmio potrà essere sottoscritto da più enti di previdenza, in deroga a quanto disposto dal comma 112 dell’art. 1 della legge n. 232/2016.
Insomma, è chiaro il tentativo di ampliare le potenzialità applicative dei Pir, cercando di sfumare quanto più possibile le limitazioni poste, in corso d’opera, dal legislatore del 2018, così da indirizzare le scelte di risparmio delle famiglie in maniera sempre più dirompente verso le imprese e non vanificare la ratio di quelli che sono stati eletti protagonisti indiscussi della stagione finanziaria datata 2017.
In effetti, i Piani Individuali di Risparmio rimangono un bel modo per mettere in comunicazione tra loro da un lato i piccoli risparmiatori, che chiedono maggiori opportunità di rendimento e, dall’altro, le piccole imprese italiane, bisognose di risorse finanziarie. Non a caso, da quando, a far data dal biennio 2007-2008, le banche hanno reagito alla preoccupazione circa la solvibilità dei propri clienti rendendo più stringenti gli standard di prestito, con aumento del tasso di interesse e/o delle garanzie per far credito, il settore dell’industria ha visto diminuire drasticamente il supporto alla propria crescita da parte delle aziende creditizie, troppo impegnate nello smaltimento dei crediti deteriorati.
Incentivare le famiglie italiane a canalizzare i propri risparmi su strumenti finanziari emessi dalle imprese residenti in Italia o anche in altri Stati comunitari significa, quindi, rilanciare il Made in Italy e, con esso, l’economia reale del Paese, assicurando un vantaggio competitivo ai piccoli imprenditori nostrani. D’altronde, i risultati ottenuti tramite i Pir a livello europeo lasciano da sempre ben sperare, visto il successo dell’esperienza d’oltralpe dei Plan d’Epargne en Actions nonché di quella britannica che, per mezzo degli Individual savings account, in passato è giunta a raccogliere circa 518 miliardi di sterline.
La genesi dei Pir e i connessi benefici fiscali. Invogliare gli italiani a investire i propri risparmi in strumenti finanziari non è stato semplice, considerando che, come testimonia l’industria dell’asset management, nella gestione del risparmio le famiglie propendono per la liquidità.
Bisognava rendere appetibile gli investimenti produttivi, garantendo al contempo la possibilità di creare un portafoglio variegato e buone chances di rendimento futuro. Ragion per cui ai Pir – panieri fiscali, variamente componibili sotto il profilo tecnico-giuridico (Oicr, deposito titoli, polizze assicurative, gestioni patrimoniali ecc.) in cui inserire somme di denaro e strumenti finanziari di vario genere, dalle azioni alle quote di altri fondi, sono stati abbinati dei grossi incentivi di natura fiscale.
Se n’è occupato l’art. 1, comma 100, della legge n. 232/2016 che, nel delineare la prima disciplina dei Pir, ha previsto la detassazione dei redditi di capitale ex art. 44 del dlgs n. 917/1986 (c.d. Tuir) e redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del Tuir ottenuti tramite il Piano, oltre che un’esenzione totale da imposte di successione e donazione per il trasferimento mortis causa e inter vivos degli strumenti finanziari contenuti nel Piano. La previsione del beneficio fiscale è stata subordinata ad una triplice condizione: una determinata composizione del Piano sotto il profilo qualitativo, un tetto massimo di investimento e una sua durata minima. Tuttavia, mentre il primo presupposto ha subito svariate modifiche nel tempo, gli altri due sono praticamente rimasti invariati.
In effetti, tutt’oggi l’investimento deve essere, in primo luogo, contenuto ex art. 1, comma 104 entro la soglia dei 30 mila euro l’anno, per un limite complessivo di 150 mila euro. Si tratta, però, di un vincolo valevole per le sole persone fisiche, e non anche per gli enti di previdenza complementare e obbligatoria. In secondo luogo, gli asset investiti devono rimanere vincolati per almeno cinque anni (cd. holding period). Un requisito, questo, indispensabile, dal momento che laddove il risparmiatore dovesse procedere alla cessione dei titoli prima che sia maturato il quinquennio ovvero ne ottenga il rimborso alla scadenza o a seguito della crisi dell’emittente, verrebbe assoggettato ex art. 1, comma 106, della legge n. 232/2016 al meccanismo di recupero a tassazione dei redditi realizzati dalla dismissione, nonché di quelli ottenuti medio tempore. A questo proposito, è bene ricordare come, secondo quanto precisato dalle Linee guida del 4 ottobre 2017 del ministero dell’economia e delle finanze, il risparmiatore avrebbe un solo modo per bloccare la recapture: procedere al reinvestimento entro il termine perentorio di 90 giorni dal disinvestimento stesso. Insomma, proprio la leva fiscale rimane quella con cui si cerca di rendere allettante i Piani individuali di risparmio sia per i risparmiatori con profilatura di rischio medio-bassa, sia per i clienti del private banking.
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