di Carlo Giuro
Il disegno di legge di Bilancio che sta percorrendo l’iter parlamentare e che dovrà essere approvato in lettura definitiva entro fine dicembre contiene una serie di misure in ambito previdenziale. Ulteriori interventi (per esempio pensione contributiva di garanzia per i giovani, rilancio previdenza complementare) verranno poi presi in esame successivamente nell’ambito dello specifico tavolo di lavoro tematico tra Governo e sindacati. Cosa prevede la manovra finanziaria? Vengono rinnovate in primo luogo per il 2020 le misure relative all’anticipo pensionistico per le categorie di lavoratori svantaggiati (c.d. Apesociale) e al pensionamento anticipato (cosiddetta opzione donna) per le lavoratrici che abbiano maturato un’anzianità contributiva almeno pari a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni e cinque mesi per le lavoratrici dipendenti (un anno in più per le lavoratrici autonome). Complessivamente alle due misure è destinato un miliardo di euro nel triennio. Si stabilisce poi l’istituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di una Commissione tecnica, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La disposizione disciplina, altresì, la composizione della Commissione, demandando al decreto di cui sopra, la disciplina delle modalità di funzionamento. Si prevede ancora, sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro lo stesso termine, l’istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato mentre al funzionamento dello stesso si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Si modifica ancora il meccanismo di indicizzazione delle pensioni elevando da tre a quattro volte il minimo (pari a rispettivamente a 1.539,03 euro e a 2.052,04 euro nel 2019) il limite per il quale è garantita l’indicizzazione ai prezzi al 100%, sia nello schema vigente per il biennio 2020-2021, e quindi, limitatamente alle pensioni con importo complessivo compreso tra tre e quattro volte il minimo (portando la percentuale di elasticità dal 97 al l00% ), sia, conseguentemente, nello schema, più favorevole, previsto a regime dal 2022 (indicizzazione per fasce) garantendo quindi l’indicizzazione piena per la fascia di importo fino a quattro volte il minimo (invece che fino a tre volte il trattamento minimo, come previsto a normativa vigente) relativamente all’importo complessivo di pensione in capo a ciascun pensionato (portando per la fascia tra tre e quattro volte il minimo la percentuale di elasticità dal 90 al l00%). (riproduzione riservata)
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