In caso di malattia (come quella tumorale) a eziologia multifattoriale, la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l’evento morboso, per cui è pur sempre necessario che si tratti di probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.
Nel caso oggetto di decisione, non è stato affatto negato che vi possa essere correlazione tra contatto con i PCB e talune patologie neoplastiche, ma piuttosto si è escluso, nella fattispecie in concreto, che vi possa essere stato, per le modalità esecutive della prestazione, un contatto dotato di sufficiente forza eziopatogenetica con un giudizio che appartiene pienamente alla quaestio facti come tale insindacabile in Cassazione.
Cassazione civile sez. lavoro, sentenza dell’11/07/2019 n. 18701