MANOVRA 2020/ Torna la rivalutazione di terreni, beni e partecipazioni d’impresa
L’auto aziendale in uso promiscuo tassata al 100%
di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi

Integralmente tassata in busta paga l’auto in uso promiscuo ai dipendenti: in luogo dell’attuale 30% su una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, concorrerà ad Irpef l’intera quota calcolata sulla medesima percorrenza. Torna la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni e dei beni di impresa. Sale l’aliquota dell’imposta sulle cessioni immobiliari derogatoria al regime ordinario. Sono queste alcune delle disposizioni di natura fiscale contenute nel ddl di bilancio per il 2020 che riguardano trasversalmente diverse categorie di reddito.
Fringe benefit ed auto aziendali. La novità di maggiore spessore appare quella contenuta nell’articolo 73 della bozza di articolato e che prevede, come accennato, una modifica alle disposizioni di cui all’articolo 51 del Tuir in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilato a questo. Si prevede, infatti, che per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo rilevi l’intero importo del fringe benefit seppure calcolato, come già previsto nella normativa attualmente in vigore, su una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri determinata in base alle tabelle Aci che, per il 2019, sono state pubblicate nella G.U. n. 295 del 20 dicembre 2018. Quindi una tassazione Irpef su base superiore rispetto alle regole attuali posto che, una volta assunta la predetta percorrenza convenzionale oggi la tassazione avviene sul 30% del relativo importo. In prospettiva, dunque, un incremento del 70%. La norma in corso di modificazione prevede inoltre che se l’attribuzione in uso promiscuo avviene a favore di agenti e rappresentanti di commercio, la misura del “fringe” benefit si assume in quota pari al 30 %. Su tale aspetto, da un punto di vista tecnico, l’inclusione di figure soggettive che producono reddito di impresa lascia qualche perplessità ma il senso appare quello di regolamentare comunque una specifica fattispecie. Fermo restando che la quota da tassare in capo al dipendente deve essere depurata di eventuali riaddebiti, va osservato come il mondo degli automezzi aziendali trova dunque una ulteriore correzione in un ambito diverso dal reddito di impresa dove, come noto, la deducibilità dei costi è di fatto azzerata in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 164 del Tuir. Naturalmente, la componente di costo del lavoro aumenterà sia in relazione alla tassazione Irpef che in relazione alla eventuale deducibilità. Nell’ambito della disciplina dei fringe benefit (con riferimento alla quale è bene ricordare che resta ferma la franchigia generale di 258,23 euro, si deve segnalare anche l’incremento della soglia di esenzione dei buoni pasto in forma digitale sino ad 8 euro con contemporanea riduzione della soglia in caso di buono «cartaceo» da 5 a 4 euro.
Rivalutazione beni. Per l’ennesima volta viene riproposta la possibilità di rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto di terreni e partecipazioni societarie non quotate laddove la cessione di detti beni dia luogo a redditi diversi. Viene unificata, rispetto a tutte le ipotesi, l’aliquota dell’imposta sostitutiva che sarà pari all’11%. Nuova tornata anche per la rivalutazione dei beni di impresa con un effetto fiscale anticipato per gli immobili per i quali, appunto, il riconoscimento è previsto a far data dal 2021. Da ultimo, si deve segnalare un intervento che incrementa l’aliquota di imposta «sostitutiva» dal 20 al 26% in relazione a quelle cessioni immobiliari disciplinate dal comma 496 dell’art. 1 della Finanziaria 2006. Si tratta di quelle cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, ove all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), Tuir sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito.
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