di Dario Ferrara

La vedova ha diritto alla pensione indiretta anche se l’avvocato è stato iscritto alla Cassa forense per dieci anni non consecutivi. E ciò perché la prestazione ha natura solidaristica e la legge 576/80 pone tre requisiti: almeno dieci anni di contributi, iscrizione all’ente previdenziale prima dei quarant’anni di età e con carattere di continuità. Ma quest’ultimo non si riferisce all’iscrizione e dunque il decennio di versamenti è sufficiente per il trattamento anche se non risulta ininterrotto. È quanto emerge dalla sentenza 27392/19, pubblicata il 25 ottobre dalla sezione lavoro della Cassazione.
Sotto il minimo. È accolto contro le conclusioni del sostituto pg il ricorso del coniuge superstite contro la sentenza che ha negato il trattamento riformando la sentenza di primo grado. La pensione indiretta è erogata ai superstiti del professionista deceduto in costanza di attività: costituisce tipica espressione del sistema solidaristico perché come i trattamenti di invalidità spetta a beneficiari che, se non fosse intervenuto il decesso o l’intervento invalidante, nulla potrebbero vantare a titolo di pensione per non essere stato maturato, come nella diversa ipotesi della reversibilità, il periodo di contribuzione previsto.
Singolo e collettività. Il requisito minimo di iscrizione e contribuzione in dieci anni è fissato dal comma terzo dell’articolo 7 della legge 576/80: il decorso del tempo, dunque, deve essere connotato dall’effettività dell’iscrizione alla cassa e dall’assolvimento dell’obbligo contributivo. E il raggiungimento della soglia fissata per l’apporto dell’iscritto fa scattare la prestazione a carico della Cassa e, dunque, della collettività dei contribuenti. L’iscrizione continuativa all’ente previdenziale per dieci anni ininterrotti, tuttavia, non costituisce un requisito indicato dalla legge. Il riferimento alla continuità è contenuto soltanto nel quarto comma, dove si parla del requisito anagrafico: «La pensione indiretta – recita la disposizione – spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età». Esula dalla volontà del legislatore estrapolare dal dettato normativo il solo requisito della continuità.
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