di Giuseppe Colonna

La condotta avventata del pedone esclude ogni responsabilità del conducente. Con sentenza n. 25027 resa in data 8/10/2019 dalla III sezione, la Corte di cassazione torna a escludere la responsabilità del conducente di un veicolo, allorquando il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale «sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti» e conferma le decisioni rese, sia dal giudice di primo grado, che dalla Corte d’appello.
I giudici di merito avevano respinto, nel doppio grado di giudizio, la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli eredi di un pedone, che, mentre attraversava una strada a scorrimento veloce, veniva investito e perdeva la vita.
Nel corso dei giudizi era risultato chiaro che il conducente dell’auto aveva superato la responsabilità posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, cc, poiché si era trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone: l’attraversamento era avvenuto lungo una strada a scorrimento veloce in ora notturna, ove era vietato l’attraversamento. Solo in detto comportamento poteva ravvisarsi la causa esclusiva dell’evento, anche considerando che la delimitazione delle due carreggiate della strada a scorrimento veloce veniva realizzata attraverso uno spartitraffico con siepe anabbagliante, che indicava inequivocabilmente l’invalicabilità di tale barriera da parte dei pedoni.
La vittima, infatti, dopo essere scesa da un pulmino con altre connazionali ad una stazione di servizio, intendeva raggiungere l’altro distributore, posto sull’opposto senso di marcia, ed era pertanto evidente che avrebbe dovuto superare la barriera.
Nel rigettare il ricorso promosso dagli eredi, la Corte di cassazione ribadisce che la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi già dettati, respingendo ogni addebito di responsabilità, poiché «la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza».
Nessun addebito di responsabilità al conducente del veicolo, quindi, se dimostra che il pedone ha posto «in essere una condotta talmente imprevedibile e pericolosa da costituire colpa unica e sufficiente a causare l’evento».
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