L’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità
Tale prevedibilità dev’essere però valutata non già in astratto, ma in concreto.
Il criterio della prevedibilità in concreto si sostanzia nell’assunto che essa vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma anche va ragguagliata alle diverse classi di agenti modello e a tutte le specifiche contingenze del caso.
Inoltre, considerato che le regole di cautela, che nel caso di specie si assumono violate, si presentano come regole elastiche, indicano, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, è comunque necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dall’agente modello.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza dell’8 luglio 2019 n. 29544