Le risorse economiche gestite dall’Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a prescindere dalla loro provenienza, per il fatto stesso di entrare nel patrimonio dell’ente pubblico, devono considerarsi pubbliche, con la conseguenza che il danno che l’ente subisce in merito a tali risorse costituisce danno al patrimonio dell’ente – e quindi danno erariale – il cui accertamento è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Cassazione civile sez. un., sentenza del 26 giugno 2019, n. 17118