Incidente stradale, necessario un attento esame della condotta delle parti coinvolte e un bilanciamento delle responsabilità a ciascuna ascrivibile
Nella responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.
La presenza di un veicolo fermo per incidente sulla sede stradale impone ai conducenti dei veicoli sopraggiungenti di moderare la velocità e di tenere un comportamento improntato alla massima prudenza, non potendo reputarsi circostanza assolutamente imprevedibile, e al contrario rientrando nella ragionevole prevedibilità, la presenza degli occupanti della vettura incidentata sulla sede stradale in prossimità della vettura stessa.
In sintesi, nell’investimento di un pedone, pur prevedendosi la possibile applicazione dell’art. 1227 c.c. nonostante la presunzione di colpa del conducente del veicolo sancita dall’art. 2054 c.c., comma 1, la decisione va fondata su un attento esame della condotta delle parti coinvolte, accompagnato da un bilanciamento delle responsabilità a ciascuna ascrivibile, anche alla luce della diversa ed impari potenzialità offensiva dei comportamenti tenuti.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 28 giugno 2019 n. 17418