Agli statali le stesse agevolazioni dei privati per il riscatto

I dipendenti pubblici hanno diritto alle medesime agevolazioni che la legge assicura ai privati per il riscatto delle posizioni nei fondi pensione negoziali. La Corte costituzionale, con la sentenza 3 ottobre 2018, n. 218 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 23, comma 6, del dlgs 252/2005 in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera d-ter), del dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), anziché ai sensi dell’articolo 14, commi 4 e 5, dello stesso dlgs 252/2005.

La questione della quale è stata investita la Consulta era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sollecitata da un’insegnante che aveva chiesto il rimborso delle maggiori imposte pagate, rispetto ai lavoratori privati, sull’importo riscattato dal Fondo pensione Espero.
L’Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso, basandosi appunto sull’articolo 23, comma 6, del dlgs 252/2005. L’articolo 23, comma 6, del dlgs 252/2005, considerato costituzionalmente illegittimo, stabilisce che «fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa». In questo modo ha continuato ad applicarsi ai riscatti il regime tributario dei redditi da lavoro dipendente, invece delle forti agevolazioni previste per i lavoratori del settore privato dall’articolo 14, commi 4 e 5, sempre del dlgs 252/2005.

La Corte ha preso spunto proprio dalla sostanziale omogeneità del meccanismo di finanziamento della previdenza complementare previsto tanto nei fondi pensione negoziali dei dipendenti privati quanto in quelli dei dipendenti pubblici. E ha quindi inevitabilmente sancito che il differente trattamento tributario del riscatto della posizione maturata non può essere giustificato né dalla diversa natura del rapporto di lavoro, né dal fatto che l’accantonamento del Tfr dei dipendenti pubblici è virtuale, in costanza di rapporto di lavoro (perché i datori privati non trattengono nelle loro casse il trattamento di fine rapporto).

Secondo la Consulta, dunque, la previsione normativa considerata incostituzionale crea un’ingiustificata penalizzazione in sfavore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, nonostante entrambe le categorie possano conferire risorse ai fondi pensione con modalità omogenee. La sentenza 218/2019, quindi, ha l’effetto di estendere anche ai dipendenti pubblici l’agevolazione già prevista per quelli privati con lo scopo di favorire lo sviluppo della previdenza complementare.

Pertanto, sui redditi derivanti dal riscatto dai fondi pensione dei dipendenti pubblici da ora si dovrà applicare la più favorevole imposta sostitutiva introdotta dal 2007, anziché l’aliquota determinata sommando l’importo stesso al reddito complessivo dell’anno.

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