Dalle valute agli affitti: estesa la platea degli obbligati

Ampliamento degli intermediari non finanziari tenuti ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica, limitazioni della rilevanza delle pep alle prestazioni di tipo privatistico, dovranno essere identificati i titolari di carte prepagate. Il decreto istitutivo del registro dei titolare effettivi dovrebbe essere emanato entro il prossimo 3 luglio 2020. Sono alcune delle rilevanti modifi che a cui sarà assoggettato il decreto 231/07 a seguito del dlgs approvato ieri in via definitiva da consiglio dei ministri, con il quale viene recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2018/843 Ue (si veda a riguardo anche Italia Oggi del 1° ottobre). L’ampliamento dei soggetti obbligati.

Attraverso alcune rilevanti integrazioni all’art. 3 del dlgs 231/07 si ampliano i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Oltre ai soggetti che conservano o commerciano opere d’arte sono ricompresi fra gli altri operatori non finanziari, gli agenti in affari anche quando agiscono in qualità di intermediari della locazione di un immobile con canone mensile pari o superiore ai 10 mila euro.

Viene ampliata, in conformità a quanto richiesto dal Gafi, la definizione di prestatori di servizi all’utilizzo di valuta virtuale e viene introdotta la classificazione di prestatori di servizi di portafoglio digitale definiti come «persona fi sica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografi che private per conto dei propri clienti, al fi ne di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».

In relazione alle nuove disposizioni, fra i prestatori di servizio sono ricompresi non solo le persone fisiche o giuridiche che forniscono a terzi a titolo professionale anche online servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione in valute aventi corso legale, ma anche « (…) in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle stesse valute».

Il decreto di recepimento, si legge nella relazione di accompagnamento al decreto, in relazione alle specifiche previsioni della V direttiva, ha incluso tali prestatori di servizi fra i soggetti destinatari di obblighi di collaborazione attiva con lo scopo di monitorare l’anonimato e disincentivarne l’utilizzo da parte dei gruppi terroristici e della criminalità organizzata. Oltre che ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di monete virtuali, la cui iscrizione in una apposita sezione speciale del registro dei cambia valute gestito dall’Oam era già richiesta dall’art. 17-bis del decreto 13 agosto 2010 n. 141, viene richiesta l’iscrizione in una sezione speciale dello stesso registro anche per i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Pep.

In piena sintonia con le linee guida dei dottori commercialisti ed esperti contabili, viene previsto (nel nuovo art. 24) che la qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando agiscono in veste di organi della pubblica amministrazione. Tempistica per Registro dei titolari effettivi. In merito al decreto con cui il Mef, di concerto con il Mise, ai sensi dell’art. 21, comma 5 del dlgs 231/07 doveva regolamentare (e di fatto istituire) il registro dei titolari effettivi, originariamente previsto entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 90 (di fatto quindi entro 3 luglio 2018), ne viene prevista l’emanazione entro 36 mesi da tale data. Esso quindi dovrebbe prendere luce entro il 3 luglio 2020. Accesso al registro limitato per individuazione dei titolari effettivi di trust.

Mentre in generale, per tutte le società l’accesso al nuovo registro sarà consentito al pubblico per i trust esso resterà limitato ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentale della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse, si legge nel novellato art. 21, deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata .

Si prevede inoltre che l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva possa essere escluso, in tutto o in parte, in caso di «un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione», e «secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze» (situazioni che le commissioni parlamentari avevano cercato di espandere disgiuntamente al rischio sproporzionato o qualificato). Carte prepagate. Modificate le soglie che rendono obbligatoria l’identificazione dei titolari di carte prepagate. Tale soglia, come richiesto dalla V direttiva passa da 250 a 150 euro.

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