Esposizione ad amianto: spetta al datore l’onere della prova per escludere la sua responsabilità
Se viene accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute del dipendente.
Tutto ciò secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia: non ha importanza, infatti, che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto.
Cassazione civile sez. lavoro, sentenza del 10/06/2019 n. 15561