Le nozioni di fatto di cui all’art. 115, comma secondo del c.p.c. possono dirsi tali solo in quanto si possa parlare di fatti o anche regole di esperienza che siano pacificamente acquisite al patrimonio di cognizioni dell’uomo medio ovverosia che risultino acquisiti alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili e incontestabili.
Non possono invece considerarsi tali quelle valutazioni che, per la specificità scientifica e l’assenza di un’acquisita tangibilità oggettiva diffusa necessitino, per essere formulate, di un apprezzamento tecnico da acquisirsi mediante CTU o mezzi cognitivi peritali analoghi.
Pertanto, le conseguenze interpersonali o socio relazionali delle malattie psichiche appartengono, allo stato, al patrimonio tipico delle conoscenze e degli apprezzamenti scientifici nell’ambito specialistico medico/legale e psichiatrico, palesemente non surrogabile da valutazioni, con sequenzialmente sommarie e grossolane, del c.d. quisque de populo.
Cassazione civile sez. lavoro, 04/06/2019 n. 15159