La mancata richiesta di intervento della compagnia assicurativa per un periodo ben superiore al biennio e persino al quinquennio rispetto alla richiesta risarcitoria del terzo, determina la estinzione per prescrizione del diritto dell’assicurato nei confronti della compagnia.
Di talché nel giudizio promosso dal condòmino nei confronti del Condominio al fine di ottenere il ristoro del danno subito dalla propria unità abitativa a causa di un difetto manutenzione delle parti comuni dell’edificio, la domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti dell’impresa assicurativa va rigettata ove risulti pacifico che l’assicurato non abbia mai notiziato la compagnia assicuratrice dell’evento dannoso prima della chiamata in causa avvenuta nel corso del giudizio, sebbene senza dubbio edotto del fenomeno dannoso già a seguito di messa in mora della parte attrice, risalente a oltre un quinquennio prima dell’introduzione di detto giudizio.
In tal caso, pertanto, a prescindere dagli effetti decadenziali dell’omissione totale e ingiustificata della denunzia dell’evento assicurato da parte del condominio ai sensi dell’art. 1915, comma 1, c.c., il diritto dell’assicurato nei confronti della compagnia deve ritenersi prescritto.
Tribunale di Napoli sez. VI, sentenza del 20/05/2019 n. 5161