Buche stradali: l’elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non può valere, da solo e di per sé, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l’evento.
Due soggetti citavano in giudizio il Comune di Scalea al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per essere finiti in una buca piena d’acqua piovana mentre percorrevano, a bordo di un ciclomotore, una strada ubicata nei pressi dell’abitazione di uno dei due.
La sentenza di primo grado accoglieva la richiesta risarcitoria, ritenendo responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il Comune di Scalea. La Corte di Appello riteneva responsabile il danneggiato, che avrebbe dovuto moderare la velocità ed evitare la buca che, in quanto vicina alla propria abitazione, doveva essergli ben nota. I due danneggiati ricorrevano per Cassazione.
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che:
- la Corte d’Appello avesse fondato la propria decisione su un giudizio controfattuale meramente ipotetico, non essendo stata offerta alcuna prova che il conducente del motociclo stesse percorrendo la strada teatro dell’evento a velocità elevata. A parere della Suprema Corte, nel caso di specie non si può stabilire che una velocità moderata avrebbe evitato l’evento di danno, non risultando, per converso, né certo né probabile che questa fosse elevata o non adeguata alle condizioni della strada;
- nella fattispecie non può configurarsi come elemento di colpa del danneggiato l’evitabilità dell’evento con una guida a più bassa velocità, stante l’assenza di prova della velocità sostenuta e la mancata indicazione, ad opera della Corte d’Appello, degli elementi da cui l’avrebbe desunta;
- l’evento non poteva essere previsto: infatti l’elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato non può valere, di per sé solo, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l’evento.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 31/05/2019 n. 14908
ASSINEWS è intervenuto sul tema buche stradali e responsabilità dell’Ente pubblico di recente (nr. 308 e 309 della rivista). Per approfondire: