Va esclusa la responsabilità della struttura per i danni occorsi alla vittima, colpita da una bottiglia mentre si trovava nella pista da ballo di una discoteca, atteso che argomentando sul fatto che l’evento dannoso era stato provocato non dal dinamismo della bottiglia in sé ma dall’uso della bottiglia fatta dall’avventore (rimasto sconosciuto), i giudici hanno correttamente ritenuto che – non sussistendo un divieto di vendita di bottiglie e alcoolici all’interno della discoteca di proprietà della società convenuta (come invece è ora previsto negli stadi) e non potendo il personale della struttura obiettivamente governare ogni possibile fonte di rischio – il fatto doloso del terzo, rientrante nel caso fortuito, aveva eliso ogni nesso causale tra la vendita della bottiglia e l’evento lesivo occorso.
Cassazione civile sez. VI, sentenza del -4/06/2019 n. 15249