RIFORMA SANITARIA
Applicabilità degli artt. 8 e 10 L. 24/2017 Assenza dei decreti attuativi di cui al comma 6 dell ’art. 12 L. 24/2017 – Inammissibilità
Autore: Gianluca Messercola
ASSINEWS 310 – luglio-agosto 2019
confronti delle compagnie assicurative – nei casi di responsabilità professionale (medica) – ha prodotto ad oggi una inevitabile confusione interpretativa che, purtroppo, nella prassi odierna coinvolge tutte le parti coinvolte (ivi compreso chi è chiamato a valutare la corretta applicazione del disposto normativo). In assenza – ad oggi – di un esplicito pensiero della Suprema Corte, l’evoluzione che si è via via formata all’interno dei singoli tribunali ha evidenziato, purtroppo, un disordine gestionale della fattispecie che è passata da un corretto riferimento al quadro normativo ad una libera ed autonoma – a volte a parere di chi scrive – criticabile travisamento dell’incompiuto precetto normativo.
La compiuta analisi della l. 24/2017
Per comprendere al meglio l’applicabilità delle singole disposizioni della legge 24/2017 è necessario conformare il risultato finale svolgendo una compiuta analisi di quegli articoli che – in rapporto combinato – prospettano una rivoluzione dell’art. 1917 c.c., senza tuttavia trascurare la effettiva attuabilità della norma.
L’Art. 8 (Tentativo obbligatorio di conciliazione) comma 4 L. 24/2017 nell’esigenza di rideterminare le nuove regole del procedimento ex art. 696bis c.p.c., testualmente recita: “La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell’articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.
In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l’impresa di assicurazione non ha formulato l’offerta di risarcimento nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza.
In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione”.
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