Quando l’aderente alla previdenza complementare matura i requisiti per l’addio al lavoro può rinviare il momento dell’erogazione
di Carlo Giuro
L’innalzamento della vita media ripropone ripropone nei Paesi caratterizzati da un accentuato invecchiamento della popolazione il tema della longevità attiva. Ha fatto notizia in questa prospettiva l’iniziativa del premier giapponese Shinzo Abe che, per fronteggiare la grave carenza di forza lavoro, intende esortare le aziende del Paese a mantenere in organico i lavoratori almeno fino a 70 anni di età. Per incentivare questa prospettiva si intenderebbe fornire assistenza alle imprese che offrono occupazione ai pensionati, anche attraverso la formazione di nuove società, e si utilizzerebbero anche tipologie di lavoro freelance. Va ricordato come nel nostro Paese va in questa direzione la possibilità di cumulare redditi da lavoro con la pensione di vecchiaia o anticipata, eccezion fatta per la recente limitazione introdotta con riferimento a quota 100, limitazione prevista per incentivare il turnover generazionale. Aveva la stessa finalità peraltro il superbonus introdotto dalla riforma Maroni con riferimento al quale si era valutata la possibilità di reintrodurla nella fase iniziale di elaborazione di quota 100. Anche la previdenza complementare si pone nel proprio meccanismo di funzionamento in proiezione di longevità attiva. Partendo dalla fase di prestazione (100 per cento sotto forma di rendita o 50 per cento sotto forma di capitale e 50 per cento in ogni modo sotto forma di rendita)l’aderente, nel momento in cu matura i requisiti per accedervi, può o farne richiesta di erogazione ovvero non formulare alcuna richiesta e, quindi, continuare a partecipare alla forma pensionistica complementare. E’ quindi possibile proseguire la contribuzione al fondo pensione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza subordinatamente al fatto che l’iscritto vanti almeno un anno di contribuzione a favore di forme pensionistiche complementari. In questo caso si continua a godere del beneficio fiscale delle deducibilità entro il limite annuo dei 5164,57 euro. E’ poi possibile proseguire la partecipazione al fondo pensione anche in assenza di contributi decidendo liberamente quando percepire la prestazione Vi è poi il profilo legato alla adesione ad un fondo pensione/pip da parte di un pensionato ritenuta possibile per il titolare di pensione di anzianità (ora pensione anticipata, anche con quota 100) che non abbia raggiunto l’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia. Come ulteriore requisito si prevede che l’iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età pensionabile, come sopra intesa, stabilita per il regime di previdenza obbligatoria di appartenenza. Per quel che riguarda il pensionato di vecchiaia non è ritenuta ammissibile la adesione se non nel caso in cui continui a svolgere attività lavorativa. (riproduzione riservata)
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