IL FATTO
dalla Redazione
ASSINEWS 309 – giugno 2019
Il fatto
Un geometra nel ruolo di progettista e direttore dei lavori di un muro di contenimento, viene chiamato in causa dal committente a seguito di un cedimento del predetto muro.
Il CTU affermava che il manufatto realizzato era privo delle caratteristiche tecniche di cui deve essere dotato un muro di contenimento ed indicava come unica soluzione possibile la demolizione del muro con conseguente realizzazione ex novo.
l committente dopo aver raggiunto un accordo transattivo con l’appaltatore, che gli corrispondeva un importo a titolo di risarcimento del danno, agiva anche nei confronti del geometra per il risarcimento integrale dei danni.
Pur considerata l’obbligazione del progettista e direttore dei lavori come contrattuale, non potrebbe comunque porsi a carico di quest’ultimo l’obbligo di realizzare il muro a regola d’arte, posto che tale obbligazione è stata assunta dalla sola impresa appaltatrice, la quale sola, ove condannata a realizzare il muro a regola d’arte, avrebbe eventualmente potuto agire, a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, nei confronti del progettista.
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