Nell’ambito del lavoro nei cantieri temporanei o mobili il coordinatore per l’esecuzione ha un’autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportano rischio interferenziale e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, attività demandata ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), assumendo una funzione più generale di garante solo in caso di macroscopica carenza organizzativa o macroscopica inosservanza della normativa antinfortunistica, fattispecie che determinerebbe l’obbligo per lo stesso di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli opportuni adeguamenti da parte delle imprese interessate.
Cassazione penale sez. IV, 15/02/2019 n.17213